Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03480/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività presso una fondazione lirico-sinfonica con una lunga successione di contratti a termine e relative proroghe, svolgendo sempre mansioni di coreuta. In giudizio deduceva, per una parte dei contratti, il superamento del limite dei 36 mesi e, per altri, la mancanza di causale e di specificità; sosteneva inoltre che l’intera sequenza negoziale fosse priva di ragioni temporanee o occasionali e servisse in realtà a coprire bisogni permanenti del datore. Il Tribunale aveva riconosciuto la nullità del termine solo per i contratti dal 1/04/2017 e la conversione del rapporto a tempo indeterminato da quella data, con indennità risarcitoria. In appello la Corte territoriale aveva invece escluso la conversione, ritenendo applicabile la disciplina speciale delle fondazioni lirico-sinfoniche e la decadenza per i contratti non tempestivamente impugnati, ma aveva dichiarato l’illegittimità del termine per i contratti dal 1/04/2017 e liquidato un’indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava sette motivi: denunciava la violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e del principio di interpretazione conforme, sostenendo che l’ordinamento interno avrebbe dovuto sanzionare l’abuso con la nullità dell’intera sequenza contrattuale; contestava l’applicazione della decadenza legale ai fini dell’abuso della reiterazione; invocava la disciplina previgente e la causale giustificativa del termine per le fondazioni lirico-sinfoniche; criticava l’adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2023 che esclude la conversione; chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE, anche per asserita discriminazione rispetto ai lavoratori del settore privato e per il principio di equivalenza delle tutele. In opposizione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. insisteva inoltre sulla retroattività della sentenza Sciotto, sul superamento in concreto dei 36 mesi e sulla necessità di rivalutare la compatibilità europea del divieto di conversione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili, per carenza di interesse, e in parte infondati i motivi relativi alla decadenza sui contratti non tempestivamente impugnati, osservando che tali contratti erano stati comunque valutati come antecedente storico e che, in ogni caso, il contesto normativo già impediva la conversione. Ha poi confermato che la sentenza impugnata si era correttamente uniformata al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 5542/2023: per i rapporti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur soggetti a disciplina privatistica, sussistono speciali vincoli e, in presenza di abuso, non opera la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma solo il risarcimento del danno c.d. comunitario. La Corte ha escluso che la direttiva 1999/70/CE imponga la conversione, ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha escluso la comparabilità con il lavoro privato ordinario ai fini della denunciata discriminazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e, poiché la decisione era conforme alla proposta accelerata, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore condanna pecuniaria e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del ricorso; decisione ex art. 380-bis, comma 2

    La proposta del consigliere delegato non ha funzione decisoria e non impedisce la partecipazione del medesimo al collegio che decide sulla richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La richiesta di decisione dopo la proposta accelerata non configura una fase autonoma del giudizio di cassazione.

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    La sezione semplice non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite; al più potrebbe rimandare la questione alle Sezioni Unite, ma solo se vi fossero concreti presupposti.

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2015

    È la disciplina applicata dalla Corte territoriale per i contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche nel periodo considerato; prevede, in caso di abusiva reiterazione, il solo risarcimento del danno e non la conversione.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2015

    La disciplina speciale delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche dopo le modifiche del 2019, esclude la conversione del rapporto e prevede il risarcimento del danno.

  • art. 32, comma 3 e comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    La Corte esclude che il regime decadenziale possa precludere al giudice la valutazione della sequenza abusiva dei contratti come antecedente storico, nei limiti in cui ciò sia rilevante per il danno e per l’abuso.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la decadenza e la disciplina delle impugnazioni del termine.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della reiterazione dei contratti e la necessità di una causale/limite temporale.

  • art. 22 d.lgs. n. 367/1996

    È richiamato come norma che qualifica il rapporto delle fondazioni lirico-sinfoniche e come base della specialità del settore rispetto al lavoro privato ordinario.

  • art. 3, comma 5, d.P.R. n. 117/2011

    Conferma, secondo il ricorrente, la disciplina di diritto comune; la Corte ne valorizza invece il contesto speciale del settore.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per le procedure selettive pubbliche; la Corte osserva che la disciplina speciale delle fondazioni prevede vincoli analoghi a quelli del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Usato dal ricorrente per sostenere il divieto di conversione; la Corte richiama il parallelismo solo in chiave sistematica, senza applicare integralmente il regime del pubblico impiego.

  • art. 1418 c.c.

    Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, ricostruiscono il divieto di conversione come conseguenza di nullità virtuale in presenza di norme imperative violate.

  • art. 1424 c.c.

    La conversione negoziale non opera quando il contratto nullo non possa validamente produrre gli effetti di altro contratto, come nel caso di specie secondo le Sezioni Unite.

  • artt. 12 e 14 preleggi

    Invocati dal ricorrente per denunciare una pretesa interpretazione contra legem, ma ritenuti non idonei a superare il principio fissato dalle Sezioni Unite.

  • art. 4 TUE

    Richiamato per interpretazione conforme e leale cooperazione; la Corte esclude che il diritto UE imponga la conversione nei rapporti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato per il principio di equivalenza e per contestare la disciplina nazionale; la Corte nega che sussista una comparabilità tale da imporre la conversione.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta perché la CGUE si è già pronunciata sui profili rilevanti e non emergono questioni nuove o non risolte.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta accelerata, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • Direttiva 1999/70/CE

    clausola 5; accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La clausola 5 impone misure effettive contro l’abuso dei contratti a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere sempre la conversione in rapporto a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina speciale di settore può derogare alla regola ordinaria del lavoro privato e giustificare l’esclusione della conversione del rapporto, purché sia prevista una misura sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva.
  • La clausola 5 della direttiva 1999/70/CE non impone in sé la stabilizzazione automatica del lavoratore abusivamente assunto a termine; è sufficiente che l’ordinamento nazionale appronti un rimedio effettivo contro l’abuso.
  • La successione di contratti a termine non tempestivamente impugnati può essere considerata dal giudice come antecedente storico della vicenda contrattuale, quando ciò sia rilevante per accertare l’abuso e quantificare il danno, senza che la decadenza impedisca ogni valutazione incidentale.
  • Il divieto di conversione può essere ricostruito come effetto della nullità del contratto quando la disciplina imperativa di settore esclude la possibilità stessa di instaurare validamente un rapporto a tempo indeterminato nelle modalità vietate dall’ordinamento.
  • La richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessaria quando la Corte di giustizia abbia già chiarito i principi rilevanti e il ricorso si limiti a riproporre una lettura diversa, ma non nuova, delle medesime questioni.
  • Non sussiste una discriminazione giuridicamente rilevante tra lavoratori di fondazioni lirico-sinfoniche e lavoratori del settore privato ordinario se le differenze derivano da una disciplina speciale che impone vincoli pubblicistici e organizzativi non comparabili con il regime comune.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.