Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, orchestrale del Teatro di Messina, aveva prestato attività con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato dal 1997 per circa quindici anni, dopo avere superato un'audizione pubblica. In giudizio aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole di termine apposte ai contratti, deducendo la mancanza di causale, il superamento del limite assunzionale e il superamento del limite complessivo di 36 mesi; domandava inoltre la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la stabilizzazione, le differenze retributive e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, da un lato, che l'ente pubblico regionale non consentisse la conversione e, dall'altro, che non fosse stato superato il limite di 36 mesi perché non andavano computati i rapporti anteriori al d.lgs. n. 368/2001 e quelli del periodo transitorio disciplinato dalla l. n. 247/2007. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che nel computo dei 36 mesi dovessero essere inclusi anche i contratti stipulati tra il 1997 e il 2001 e che non fosse corretto escludere dal calcolo i periodi compresi tra l'1/1/2008 e il 31/3/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso dal computo del limite massimo di 36 mesi i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, lett. e), l. n. 230/1962. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che non risultava proposto appello incidentale sulla questione del computo dei contratti del periodo transitorio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, dichiarando la violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 da parte dell'ente e condannandolo al pagamento in favore della lavoratrice di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. È stata inoltre regolata la rifusione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo e secondo motivo di ricorso
è il parametro formale con cui vengono dedotte in cassazione le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
superamento del termine massimo di 36 mesi; il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
la durata massima di 36 mesi va verificata sommando i contratti a termine per mansioni equivalenti tra le stesse parti, comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dalle interruzioni; nel caso deciso, devono essere computati anche i contratti già rientranti nell'art. 1, lett. e), l. n. 230/1962.
art. 1, comma 43, l. n. 247/2007
i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto ... il periodo di lavoro già effettuato ... si computa ... decorsi quindici mesi
disciplina transitoria di prima applicazione che consente la prosecuzione dei contratti in corso e ne regola il computo nel limite dei 36 mesi.
art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001
esenzione da limitazioni quantitative dei contratti a tempo determinato conclusi per specifici spettacoli
richiamato nel ragionamento della sentenza di merito, ma la Corte di cassazione precisa che l'esenzione attiene al contingentamento e non incide sul diverso tema del computo del limite massimo di durata.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla Corte d'appello per escludere la conversione nei rapporti con ente pubblico, ma la Cassazione decide sulla diversa questione del superamento del limite di durata e sul risarcimento del danno.
sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
utilizzato come parametro di liquidazione del danno ritenuto conforme alla disciplina europea.
d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
attività stagionali definite dal decreto
serve a delimitare l'ambito dell'esclusione dal comma 4-ter dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001, riferita alle sole attività stagionali.
art. 1, secondo comma, lett. a), l. n. 230/1962
speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima
richiamato per chiarire che l'esclusione del comma 4-ter riguarda il lavoro stagionale e non le scritture del personale artistico e tecnico.
art. 1, lett. e), l. n. 230/1962
scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli
i contratti già ricadenti in tale previsione devono essere computati ai fini della verifica del limite massimo di 36 mesi.
decidere la causa nel merito
la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito confermando la statuizione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte rileva che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel verificare il superamento del limite massimo di 36 mesi nella successione di contratti a termine tra le stesse parti, devono essere computati tutti i rapporti riconducibili al medesimo schema legale di successione, anche se stipulati prima dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001, quando la disciplina transitoria li attragga nel calcolo complessivo.
- L'esclusione prevista per le attività stagionali non può essere estesa oltre il suo ambito testuale: essa riguarda il lavoro stagionale in senso proprio e non copre automaticamente il personale artistico o tecnico degli spettacoli.
- Nel settore artistico la sola natura temporanea degli spettacoli programmati non basta, di per sé, a giustificare la reiterazione di contratti a termine: occorre una verifica rigorosa di ragioni obiettive specifiche, concrete e strettamente inerenti all'attività.
- In sede di legittimità, un motivo che presuppone la revisione di una questione non devoluta in appello è inammissibile per difetto di previa impugnazione della relativa statuizione di primo grado.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, applicando direttamente la disciplina sostanziale corretta.
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