Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, assunto come orchestrale con una serie di contratti a tempo determinato a partire dal 1997 e per circa quindici anni, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità delle clausole di apposizione del termine, deducendo la mancanza di causale giustificativa, il superamento dei limiti assunzionali e del limite complessivo di 36 mesi. Domandava quindi la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la stabilizzazione, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ritenendo superato il limite dei 36 mesi e riconoscendo solo il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece escluso il superamento del limite, non computando i rapporti anteriori al 2001 e quelli del periodo transitorio 2008-2009, e aveva rigettato integralmente le domande. In cassazione il lavoratore ha censurato, con due motivi, l'erronea interpretazione del limite di 36 mesi: con il primo ha contestato la mancata inclusione dei contratti dal 1997 al 2001 nel computo complessivo; con il secondo ha contestato l'esclusione dei periodi di lavoro tra l'1/1/2008 e il 31/3/2009, sostenendo che il regime transitorio non potesse creare un 'periodo franco' sottratto al conteggio in caso di abusiva reiterazione protratta oltre la prima applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al motivo accolto e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito confermando la sentenza di primo grado. Ha quindi dichiarato la violazione, da parte dell'ente resistente, dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e lo ha condannato a pagare al ricorrente una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Ha inoltre regolato le spese ponendone una parte a carico dell'ente e compensando il residuo per il primo grado, oltre a condannarlo alle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità nei limiti liquidati in dispositivo.
Norme richiamate
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
il limite dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, va verificato considerando anche i contratti precedenti rientranti nel campo di applicazione della disciplina e non può essere eluso escludendo periodi di lavoro anteriori pertinenti
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
l'esclusione dall'applicazione del limite massimo riguarda le attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963, non la diversa ipotesi delle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli
art. 1, comma 43, l. n. 247/2007
"In fase di prima applicazione"
il periodo transitorio comporta che i contratti in corso continuano fino alla loro scadenza e che il periodo già svolto si computa, insieme a quelli successivi, ai fini del limite massimo, decorsi quindici mesi dall'entrata in vigore della legge
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla corte territoriale per negare la conversione dei rapporti con un ente pubblico non economico, ammettendo solo il risarcimento del danno
utilizzato dal primo giudice come criterio di liquidazione del risarcimento in misura pari a sei mensilità
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini del limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato per mansioni equivalenti tra le stesse parti, vanno computati tutti i rapporti rilevanti, compresi quelli anteriori a interventi normativi successivi, quando la disciplina transitoria li attragga espressamente nel calcolo complessivo.
- La verifica del superamento del tetto dei 36 mesi non riguarda la legittimità originaria della singola clausola appositiva del termine, ma l'abusiva reiterazione complessiva dei contratti tra le stesse parti.
- Nel settore artistico e dello spettacolo la mera natura artistica dell'attività non basta a giustificare la reiterazione dei contratti a termine: occorrono ragioni obiettive precise e concrete, da interpretare restrittivamente.
- Le esclusioni previste per le attività stagionali non sono automaticamente estensibili alle diverse ipotesi del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.
- Se il ricorso per cassazione censura correttamente il criterio di computo dei periodi lavorati e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e confermare la statuizione di primo grado.
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