Cassazione Civile, Ordinanza n. 03479/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività come tersicorea presso la fondazione mediante una successione di contratti a termine e proroghe, stipulati dal 2002 per circa vent'anni. Ha agito chiedendo di dichiarare la nullità dei termini apposti ai contratti per superamento della durata massima e per assenza di clausola giustificativa, sostenendo che l'organico del corpo di ballo mostrava un fabbisogno stabile e non temporaneo. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'illegittimità del termine solo per i contratti non coperti da decadenza dal 12/02/2019, condannando la fondazione al risarcimento del danno in misura pari a 6 mensilità. In appello la lavoratrice ha insistito per la conversione del rapporto in tempo indeterminato e per un diverso trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello ha invece escluso la conversione, ha ritenuto irrilevante la decadenza ai fini della valutazione del pregresso abuso ma solo quale antecedente storico, e ha liquidato l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dei criteri ermeneutici per avere la Corte d'appello recepito l'orientamento delle Sezioni Unite sulla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, che sarebbe contra legem rispetto alla natura privatistica dell'ente e all'applicazione del diritto del lavoro privato; (2) violazione delle norme speciali del settore, sostenendo che esse imporrebbero comunque il regime del lavoro privato e la conversione in caso di nullità del termine; (3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per presunta discriminazione indiretta e violazione dei principi UE di equivalenza e non regresso, oltre a domanda di sospensione in attesa di altra questione pregiudiziale sollevata da un diverso giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, ha escluso la necessità di nuovo rinvio alle Sezioni Unite o alla CGUE, ha confermato che, per il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la conversione è preclusa e che l'abuso dei contratti a termine è sanzionato con rimedio indennitario, e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva condannato la fondazione al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Ha ritenuto corretto l'allineamento della sentenza impugnata al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5542/2023 sulla disciplina dei rapporti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Ha inoltre escluso i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite e per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo già chiariti i profili di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE. La ricorrente è stata condannata anche alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Richiamato come parametro di interpretazione della normativa speciale invocata dalla ricorrente.
art. 14 preleggi
Richiamato nei motivi di ricorso insieme ai criteri ermeneutici per sostenere la lettura contra legem della disciplina speciale.
d.lgs. n. 367/1996, artt. 1, 4 e 22
La Corte ribadisce che le fondazioni lirico-sinfoniche sono soggetti di diritto privato ma con disciplina speciale e derogatoria in tema di assunzioni e rapporti di lavoro.
d.P.R. n. 117/2011, art. 3, comma 5
Richiamato dalla ricorrente come disposizione che confermerebbe la disciplina di diritto comune; la Corte la legge in coordinamento con la normativa speciale successiva.
d.lgs. n. 81/2015, art. 28
Rilevato ai fini della decadenza e della valutazione dell'illegittimità dei contratti a termine successivi al termine ritenuto ancora deducibile.
d.lgs. n. 81/2015, art. 29, comma 3-ter
Richiamato come norma che, nel settore, esclude la conversione e prevede il solo risarcimento del danno in caso di violazione delle regole sui contratti a termine.
L. n. 183/2010, art. 32
Usato come parametro per la liquidazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
art. 374, comma 3, c.p.c.
La sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, salvo nuova rimessione se ne ricorrano i presupposti.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è resa all'esito della procedura accelerata, con applicazione delle conseguenze previste per il rigetto conforme alla proposta.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza europea richiamata.
art. 4 TUE
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di leale cooperazione ed equivalenza; la Corte ritiene infondato il rilievo.
art. 288 TFUE
Invocato dalla ricorrente per contestare la conformità della disciplina nazionale; la Corte esclude il contrasto.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 5
La Corte afferma che impone sanzioni effettive contro l'abuso dei contratti a termine, ma non un obbligo generale di conversione a tempo indeterminato.
d.l. n. 59/2019 conv. in L. n. 81/2019
Richiamato come intervento normativo che disciplina assunzioni e dotazione organica delle fondazioni, confermando la specialità del settore.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa per lite temeraria o ricorso definito in conformità alla proposta.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur in presenza della natura privatistica dell'ente, la disciplina speciale di settore può introdurre vincoli assunzionali e limiti tali da escludere la conversione automatica del contratto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato.
- Il divieto di conversione può essere giustificato quando la disciplina speciale preveda, per l'abuso del contratto a termine, una sanzione alternativa effettiva, proporzionata e dissuasiva, in linea con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
- La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone agli Stati membri un obbligo generale di trasformazione del rapporto a termine in rapporto stabile, ma richiede l'adozione di misure effettive contro l'abuso.
- In presenza di un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, la sezione semplice deve conformarsi ad esso ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., salvo che emerga un reale presupposto per una nuova rimessione al massimo consesso.
- La valutazione dell'abuso nella successione di contratti a termine può tener conto anche dei rapporti anteriori, sebbene in parte coperti da decadenza, come antecedente storico utile a verificare la reiterazione e a determinare la sanzione pecuniaria, quando la conversione sia comunque preclusa.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE non va disposta quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza europea rilevante e il ricorso si limiti a contestarne la lettura interna.
- Non è configurabile una disparità di trattamento comparabile tra il regime dei rapporti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche e quello del lavoro privato comune quando il primo sia connotato da vincoli pubblicistici e speciali in tema di assunzione, durata e procedure selettive.
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