Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività presso la fondazione mediante una serie di contratti a tempo determinato stipulati tra il 2005 e il 2014, in un arco temporale complessivo superiore a 36 mesi, con mansioni di tersicoreo di fila con obbligo di solista, e in alcune produzioni come ballerino con obbligo di solista. Dinanzi al tribunale aveva contestato la legittimità dell'apposizione del termine, chiedendo l'accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, il pagamento di differenze retributive, dell'integrazione retributiva prevista dall'art. 87 e il risarcimento del danno. Le doglianze riguardavano, per i rapporti soggetti alla disciplina previgente, la mancanza di specificità, temporaneità e necessità diretta; per i contratti successivi, l'assenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive adeguatamente specificate. La corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo legittimi i contratti esaminati, escludendo la conversione per la natura pubblica della fondazione e negando anche l'abuso, perché il lavoratore non aveva superato, con i soli rapporti ancora controversi, il limite dei 36 mesi. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi avverso tale sentenza, ma nel corso del giudizio ha depositato un accordo conciliativo sottoscritto nel 2022 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; la controparte non si è opposta.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti in corso di giudizio di legittimità e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese secondo quanto previsto nell'atto conciliativo e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere per definizione negoziale della lite.
Norme richiamate
richiamato come disciplina della decadenza per l'impugnazione dei contratti a termine; la Corte d'appello vi aveva fatto riferimento per alcuni rapporti, ma la Cassazione non entra nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.
come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010
richiamato per il regime decadenziale e, per rinvio alla giurisprudenza, per la decorrenza dei termini dopo il tentativo di conciliazione o arbitrato.
richiamato dalla sentenza citata dalla Corte d'appello per individuare il termine di deposito della memoria nella procedura conciliativa.
richiamato per il rinvio alla motivazione della decisione di legittimità delle Sezioni Unite sulla cessazione della materia del contendere.
richiamato per escludere che la sopravvenuta definizione negoziale della lite rientri nelle tipologie di decisione ivi previste.
richiamato nel medesimo contesto per affermare che la cessazione della materia del contendere non si inquadra nelle decisioni di cassazione con rinvio ivi previste.
richiamato nel medesimo contesto per affermare che la cessazione della materia del contendere non si risolve in una decisione sul merito da parte della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.
richiamato nei precedenti gradi come disciplina delle ragioni giustificative del termine nei contratti a tempo determinato successivi alla sua entrata in vigore.
art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in l. n. 100/2010
richiamato dalla corte d'appello quale disciplina speciale applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche, ritenuta non incisa dalla declaratoria di incostituzionalità menzionata.
Corte cost. n. 260/2015
richiamata come pronuncia di incostituzionalità che, secondo la corte territoriale, non colpiva la disciplina speciale applicata al caso.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non costituisce una delle ipotesi tipiche di decisione della Cassazione assimilabili al rigetto, all'inammissibilità o alla cassazione con rinvio.
- In presenza di definizione transattiva della lite, il raddoppio del contributo unificato non è dovuto, perché la misura sanzionatoria presuppone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
- Quando l'accordo conciliativo esprime in modo chiaro la volontà di eliminare ogni contenzioso presente o futuro connesso ai rapporti dedotti in causa, viene meno l'interesse alla decisione giudiziale sulla controversia pendente.
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