Cassazione Civile, Ordinanza n. 03475/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto al coro di tenore aveva prestato attività alle dipendenze di una fondazione lirico-sinfonica mediante plurimi contratti di lavoro a termine con relative proroghe. In giudizio aveva chiesto di accertare la nullità di alcuni termini apposti ai contratti, deducendo che le causali fossero generiche e non conformi alla disciplina interna e unionale, nonché che la reiterazione dei contratti integrasse un uso abusivo del lavoro a termine. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il termine soltanto del contratto dell'11/03/2016, convertendo il rapporto da tale data, e aveva ritenuto non esaminabile il contratto dell'8/09/2015 per difetto di interesse, perché impugnato prima della scadenza. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) omessa pronuncia e/o motivazione apparente sulla validità del primo contratto del 13/05/2015, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla relativa causale; (2) violazione dell'art. 8 L. 604/1966 nella quantificazione dell'indennità, per avere la Corte considerato la durata dei contratti e non l'anzianità di servizio; e, in sostanza, ha insistito anche sulla nullità del contratto del 13/05/2015 e sulla misura della tutela economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi sulla mancata considerazione del contratto del 13/05/2015 e sull'erroneo giudizio di difetto di interesse rispetto al contratto dell'8/09/2015. Ha affermato che la Corte d'appello non poteva omettere l'esame del primo contratto, poiché la domanda era stata devoluta in appello, e che l'impugnazione del contratto a termine può essere proposta anche prima della cessazione del rapporto, senza attendere la scadenza. Restano assorbiti gli altri motivi, compreso quello sulla motivazione apparente e quello sulla liquidazione dell'indennità, poiché il riesame dei contratti può incidere anche sulla quantificazione del risarcimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare i contratti indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni devolute; la censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice d'appello omette di esaminare un capo di gravame ritualmente devoluto.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e intelligibile; l'assenza o apparenza della motivazione integra vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione, non meramente apparente.
Richiamato dal ricorrente per i criteri di quantificazione dell'indennità; la Corte non entra nel merito del motivo perché assorbito dall'accoglimento delle censure principali.
Norma evocata per la misura dell'indennità risarcitoria conseguente alla conversione; la questione resta assorbita.
L'impugnazione del contratto a tempo determinato va proposta entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto; tale termine individua il limite massimo per impugnare, ma non impedisce l'impugnazione prima della scadenza del contratto.
Richiamato dall'art. 28 d.lgs. 81/2015 come modello procedurale per l'impugnazione del contratto a termine.
È il testo normativo ritenuto rilevante ratione temporis per i contratti oggetto di causa; la Corte di cassazione si concentra però soprattutto sulla corretta applicazione della disciplina dell'impugnazione e dell'esame dei singoli contratti.
Evocato dal ricorrente come fonte della dedotta illegittimità dei termini apposti ai contratti anteriori.
d.l. n. 34/2014 conv. in L. n. 78/2014
Richiamato nel quadro normativo dalla sentenza impugnata e nel dibattito sulla disciplina dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve esaminare tutti i contratti e tutti i capi di domanda ritualmente devoluti con l'impugnazione, senza omettere il controllo sulla validità di un contratto solo perché ne sia stato già dichiarato nullo un altro successivo o collegato.
- L'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 non impone di attendere la cessazione del contratto a termine per impugnarne la legittimità: esso fissa il termine ultimo di 120 giorni dalla cessazione, ma non esclude l'impugnazione in pendenza di rapporto.
- Se l'accoglimento di una censura sulla validità di uno o più contratti può incidere sulla decorrenza del rapporto a tempo indeterminato e sulla misura della tutela economica, le questioni sulla quantificazione dell'indennità possono risultare assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- La motivazione sulla pretesa insussistenza di interesse ad agire o a impugnare è erronea quando confonde il termine finale per l'impugnazione con un divieto di proposizione anticipata dell'azione.
- Nel giudizio di legittimità, la cassazione con rinvio è necessaria quando l'errore del giudice di merito impone un nuovo esame dei fatti e dei singoli rapporti contrattuali, con possibili ricadute anche sul danno risarcibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03465/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03479/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03480/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →