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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03465/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, dell'indennità ordinaria di disoccupazione chiesta da una lavoratrice licenziata nel 2012 da una cooperativa di produzione e lavoro. In primo grado il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto il trattamento; in appello l'INPS aveva contestato il diritto all'indennità sostenendo, anche per la prima volta in quella fase, che per i soci lavoratori delle cooperative assoggettate al d.P.R. n. 602 del 1970 non vi sarebbe tutela contro la disoccupazione involontaria e che la relativa disciplina sarebbe stata introdotta solo dal 1 gennaio 2013 dalla l. n. 92 del 2012. La Corte d'appello ha però ritenuto la nuova tesi inammissibile per divieto di nova, osservando inoltre che la lavoratrice aveva svolto attività subordinata a tutti gli effetti come addetta alle pulizie. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione di diverse norme previdenziali e ha insistito sul mancato diritto, per l'anno 2012, all'indennità di disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato la decisione, in via prioritaria e decisiva, sulla statuizione di inammissibilità del gravame per introduzione di un nuovo tema di indagine in appello, e che il ricorso per cassazione censurava soltanto il merito della pretesa senza attaccare in modo specifico quella ratio processuale. Le argomentazioni sul merito svolte dalla Corte territoriale sono state considerate meramente ipotetiche e non idonee a fondare il sindacato di legittimità, essendosi formato il giudicato sulla ragione di inammissibilità. L'INPS è stato quindi condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    viene richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

    è evocato dal ricorrente come norma che regola i soci lavoratori delle cooperative assoggettate a tale disciplina.

  • art. 24, commi 2 e 5, l. 24 giugno 1997, n. 196

    è richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni previdenziali indicate dall'INPS.

  • art. 1, commi 3 e 4, l. 3 aprile 2001, n. 142

    è richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo relativo ai soci lavoratori di cooperativa.

  • art. 1 d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423

    è richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema previdenziale applicabile alla fattispecie.

  • art. 2, comma 38, l. 28 giugno 2012, n. 92

    è evocato per sostenere che la tutela contro la disoccupazione involontaria per tali lavoratori sarebbe stata estesa solo a decorrere dal 1 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la sentenza d'appello è sorretta da una ratio decidendi processuale autonoma e assorbente, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente quella ratio; la critica rivolta solo al merito è inidonea a scalfire la decisione.
  • Quando il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame per novità delle domande o dei temi d'indagine, ogni successiva argomentazione di merito è priva di autonoma efficacia decisoria e resta meramente ipotetica.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione sostanziale della pretesa se non attacca la preliminare statuizione processuale che ha determinato l'esito della causa.
  • La formazione del giudicato sulla ratio processuale assorbente impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare questioni di merito non decisive per la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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