Cassazione Civile, Ordinanza n. 11393/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un decreto di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dalla Questura di Ragusa il 10/10/2015, deducendo che esso era stato notificato dopo il rintraccio in acque territoriali e l’ingresso in un centro di prima accoglienza. Sosteneva che, prima di poter presentare domanda di protezione internazionale, era stato sottoposto a un colloquio sommario senza adeguata informazione sulle possibilità di chiedere asilo, in violazione della normativa nazionale e sovranazionale richiamata. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire; in appello il cittadino straniero aveva ribadito che l’interesse sussisteva perché il respingimento gli aveva impedito di attivare immediatamente la procedura di protezione e di accedere alle misure di accoglienza, oltre a poter fondare una futura domanda risarcitoria per danno da illecito dell’Amministrazione. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione, rilevando che nelle more era stata presentata la domanda di protezione internazionale, era stata ottenuta l’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale e poi il permesso per ragioni umanitarie; inoltre, un provvedimento non impugnato aveva escluso i presupposti per la protezione internazionale, rendendo priva di utilità l’azione di annullamento. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione degli artt. 100, 342 e 344 c.p.c. e delle norme in materia di protezione internazionale e accoglienza, per avere la Corte territoriale escluso erroneamente l’interesse ad agire; violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., degli artt. 2043 e 2059 c.c. e della normativa su asilo e accoglienza, per non aver considerato il danno derivante dal ritardo nell’accesso alla domanda di protezione e al sistema di accoglienza; vizio di motivazione apparente, per non aver reso comprensibile il ragionamento sulla possibilità di una futura azione risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse ad agire. I motivi di ricorso si erano però confrontati solo con la prima ratio, ossia la ritenuta mancanza di utilità dell’annullamento ai fini di un eventuale risarcimento, senza censurare specificamente le ulteriori ragioni poste a base della decisione, in particolare quella fondata sull’intervenuto accertamento, non impugnato, della mancanza dei presupposti per la protezione internazionale e quella sull’implicita rimozione del respingimento per effetto del titolo di soggiorno sopravvenuto. Per tale ragione le censure, anche se eventualmente fondate su una delle rationes, non avrebbero comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come forma del ricorso introduttivo proposto davanti al Tribunale
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato quale base del decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole di accoglienza e del centro di prima accoglienza
invocato come norma violata in relazione all’accesso alla protezione internazionale
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato nel ricorso per cassazione in relazione alla disciplina del respingimento/espulsione
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato nel ricorso per cassazione in relazione alla disciplina del respingimento/espulsione
art. 32, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato per il collegamento tra protezione internazionale e forme di protezione riconoscibili
richiamato per la verifica dell’interesse ad agire
richiamato con riguardo ai requisiti dell’atto di appello e alla specificità dei motivi
richiamato nel primo motivo, in relazione alla disciplina delle impugnazioni
richiamato con riferimento al principio della domanda
richiamato per il vizio di motivazione apparente
richiamato per la disciplina della nullità degli atti processuali
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione
richiamato come base della prospettata responsabilità aquiliana dell’Amministrazione
richiamato in relazione alla domanda di danno non patrimoniale
art. 2 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della tutela dei diritti fondamentali
art. 10 Cost.
richiamato come parametro costituzionale in materia di asilo e protezione internazionale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- L’eventuale fondatezza di una sola censura non è idonea a determinare la cassazione se permangono altre ragioni decisorie non attinte da doglianze specifiche.
- In tema di interesse ad agire, la parte che invochi l’annullamento di un provvedimento deve allegare un’utilità concreta e attuale della pronuncia, non essendo sufficiente un riferimento generico a future e ipotetiche azioni risarcitorie quando la decisione impugnata è sorretta da ulteriori autonome ragioni.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione o la violazione di legge devono confrontarsi con tutte le basi argomentative della decisione impugnata; l’omessa censura di una ratio autonoma rende inammissibile l’impugnazione.
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