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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva intimato il pagamento di una somma di denaro in forza di una precedente sentenza; il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di pace. Quest'ultimo aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e accolto l'opposizione. In appello, il Tribunale di Roma aveva invece dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace, disponendo la riassunzione dinanzi al Tribunale quale giudice di primo grado, e aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. La ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la compensazione era stata disposta senza soccombenza reciproca e senza indicare valide ragioni derogatorie alla regola della soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta definita la questione di competenza e non essendo questa più in discussione, il ricorso fosse ammissibile limitatamente al capo sulle spese. Nel merito, ha rilevato che per il giudizio introdotto nel 2017 si applicava il testo dell'art. 92 c.p.c. successivo alla modifica del d.l. n. 132/2014, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018: la compensazione è consentita solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, tali presupposti non emergevano; inoltre, la motivazione del Tribunale sulla compensazione era illogica, perché i motivi e l'esito della decisione erano coerenti con la parte appellante vittoriosa, non con l'appellata. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese e rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale è quella della soccombenza: le spese seguono la parte rimasta soccombente, salvo deroga motivata nei casi consentiti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dal d.l. n. 132/2014 e integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la decisione camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    Sono stati dedotti rispettivamente il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale/nullità della sentenza.

  • d.l. n. 132/2014

    Ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo i presupposti della compensazione delle spese.

  • L. n. 162/2014

    Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina delle spese processuali.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha integrato la disciplina dell'art. 92 c.p.c., ammettendo la compensazione anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese non può essere disposta in modo generico o meramente equitativo, ma richiede una specifica riconduzione a presupposti tipizzati o a ragioni gravi ed eccezionali effettivamente ravvisabili nel caso concreto.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere coerente con l'esito della causa e con la posizione processuale delle parti: non è sufficiente richiamare in modo astratto "i motivi della decisione" o "l'esito della pronuncia" se tali elementi depongono invece per l'applicazione della regola della soccombenza.
  • Quando in cassazione è censurato soltanto il capo sulle spese, il ricorso resta ammissibile anche se la questione di competenza è ormai definita e non più controversa, poiché l'impugnazione investe un capo autonomo della decisione.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di ragioni di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelle tipiche; in difetto, il giudice deve applicare la regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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