Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il residuo di un credito risarcitorio risultante da una sentenza passata in giudicato, dopo un pagamento parziale già eseguito dalla società debitrice. Il debitore ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo di avere effettuato ulteriori pagamenti non scomputati e contestando che uno dei due creditori potesse agire da solo anche per la quota spettante all'altro, perché mancava solidarietà attiva. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione, escludendo la validità del precetto per la parte di interessi riferita alla quota rinunciata e per la parte del credito appartenente all'altro concreditore; la Corte d'appello ha poi dichiarato la carenza di legittimazione ad impugnare di uno dei due coniugi e ha confermato il resto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1292 c.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto una solidarietà attiva tra i concreditori, desumendola dal comportamento del debitore che aveva pagato titoli cointestati; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul rilievo dell'intervento volontario della seconda creditrice, assunto come prova della legittimazione del primo a recuperare anche il credito della moglie; 3) vizi motivazionali sul calcolo e sulla decorrenza degli interessi. Nel corso del giudizio era intervenuta anche una questione preliminare di tardività del ricorso per notificazione della sentenza via PEC non recapitata per casella piena, poi risolta dalle Sezioni Unite nel senso di escludere la tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto, essendo la verifica sulla portata del titolo esecutivo e sull'eventuale solidarietà attiva riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano spiegato perché il titolo dovesse contenere una solidarietà attiva non espressamente menzionata. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per l'uso di una censura motivazionale non più ammissibile nel testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile e per carenza di autosufficienza quanto alla deduzione e trattazione nei gradi di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più vigente nel testo invocato. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1292 c.c.
La solidarietà attiva tra concreditori non può presumersi e, nel caso concreto, la sua sussistenza è stata esclusa sulla base dell'interpretazione del titolo esecutivo, rimessa al giudice di merito.
art. 615, comma 1, c.p.c.
È stato il rimedio esperito dalla debitrice per contestare il precetto e l'azione esecutiva minacciata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale formulata sulla base del vecchio testo della norma è stata ritenuta inammissibile perché non più applicabile dal 2012.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente di autosufficienza per mancata indicazione chiara del come e quando le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 326 c.p.c.
Richiamato nella questione preliminare sulla decorrenza del termine breve per impugnare a seguito di notificazione della sentenza via PEC non recapitata per casella piena.
Massime di principio
- La verifica della portata del titolo esecutivo, e in particolare dell'eventuale sussistenza di una solidarietà attiva tra concreditori, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto in modo specifico.
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: deve risultare dal titolo o comunque da elementi univoci, non essendo sufficiente la mera condotta del debitore che abbia effettuato pagamenti o consegnato titoli cointestati.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi contesta l'accertamento compiuto nei gradi di merito deve indicare con precisione il contenuto del titolo, le deduzioni svolte e il nesso logico-giuridico tra il fatto allegato e la violazione di legge denunciata.
- Le censure motivate sul vizio di motivazione devono essere formulate nel rispetto del testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis; l'invocazione del previgente modello non più vigente comporta l'inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11334/2025 del 30/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →