Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una procedura di pignoramento presso terzi avviata da una creditrice per il recupero di una somma di denaro nei confronti di una banca. La banca propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; dopo una prima fase di merito con accoglimento parziale dell’opposizione, la creditrice riassunse la procedura e la banca propose una nuova opposizione all’esecuzione, eccependo in compensazione propri controcrediti fondati su sentenze passate in giudicato e un ulteriore pignoramento esattoriale ricevuto. Nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice, la banca eccepì l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo la competenza del Giudice di pace. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza ritenendo che il valore della causa andasse determinato in base al credito per cui si procede e che l’eccezione di compensazione non incidesse sul valore; la creditrice propose quindi regolamento di competenza con due motivi: 1) tardività/inammissibilità della pronuncia sulla competenza perché resa oltre il termine preclusivo dell’udienza ex art. 183 c.p.c.; 2) erronea applicazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato, ai fini del valore, la domanda riconvenzionale con cui ella aveva chiesto l’accertamento di un proprio controcredito di euro 5.100,00, idoneo a paralizzare l’eccezione di compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato, perché la doglianza riguardava il rilievo d'ufficio dell'incompetenza ex art. 38, comma 3, c.p.c. e non una mera eccezione di parte. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando un precedente recente tra le stesse parti e in fattispecie sovrapponibile, secondo cui la domanda con cui la parte opposta chiede l'accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello eccepito in compensazione integra una domanda riconvenzionale che va considerata ai fini del cumulo delle domande e della determinazione del valore ex art. 10, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, fissando il termine per la riassunzione davanti al giudice competente e compensando le spese di lite per la peculiarità della questione e la natura ipotetica della domanda riconvenzionale prospettata.
Norme richiamate
art. 615, comma 2, c.p.c.
è il rimedio esperibile nell'opposizione all'esecuzione instaurata in corso di esecuzione forzata, nel caso concreto utilizzato sia dalla banca sia, nella fase successiva, dalla creditrice opponente/resistente nel merito.
art. 38 c.p.c.
la dedotta incompetenza per valore poteva essere rilevata d'ufficio; la censura sulla sua tempestività è stata respinta perché riferita erroneamente a un'eccezione di parte.
art. 38, comma 3, c.p.c.
consente il rilievo officioso dell'incompetenza e non è soggetto alla preclusione invocata dalla ricorrente nel primo motivo.
art. 7 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 10 e 35 c.p.c. nella censura sul criterio di valore e sulla competenza per valore.
art. 10 c.p.c.
la Corte afferma che il criterio di valore nelle opposizioni esecutive va coordinato con il cumulo di domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto, sicché la domanda riconvenzionale sul controcredito incide sulla competenza per valore.
art. 17 c.p.c.
il criterio del valore nelle esecuzioni forzate attiene alla competenza per valore e non introduce competenze per materia o funzionali; va quindi letto in combinazione con la disciplina generale sul cumulo delle domande.
art. 35 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma sulla determinazione del valore, ma la Corte valorizza invece il cumulo delle domande e la riconvenzionale sul controcredito.
art. 164 c.p.c.
anche in ipotesi di nullità dell'atto di proposizione della domanda ulteriore, il giudice adito conserva il potere di esaminarla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la Corte richiama la possibilità di compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione e della natura ipotetica della domanda riconvenzionale.
art. 183 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come termine preclusivo per la decisione sull'incompetenza, ma la censura è stata ritenuta inconferente.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione, ai fini della competenza per valore, il criterio del valore della procedura va coordinato con le regole generali sul cumulo delle domande: se l'opponente/parte convenuta propone una domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio controcredito, il valore di tale domanda deve essere considerato nella determinazione della competenza.
- L'eccezione di compensazione sollevata dal creditore procedente non esclude che la controparte possa proporre una domanda riconvenzionale sul proprio controcredito; tale domanda, se qualificabile come autonoma pretesa di accertamento, incide sul valore della causa.
- Anche quando la domanda ulteriore appaia ipotetica o la sua ammissibilità sia controversa, il giudice adito conserva il potere-dovere di valutarla ai fini della competenza e della regolarità processuale; una eventuale nullità dell'atto non priva il giudice della cognizione.
- La pronuncia d'ufficio sull'incompetenza segue il regime proprio dell'art. 38 c.p.c. e non può essere censurata richiamando i termini di preclusione previsti per eccezioni di parte.
- La compensazione delle spese può essere giustificata, in presenza di una questione processuale complessa e di un precedente non univoco, anche oltre il dato letterale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.
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