Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso dal creditore procedente in relazione a un credito vantato da un consorzio di difesa agricola nei confronti della società concessionaria della riscossione. Nel giudizio ex art. 548 c.p.c. il terzo pignorato rese dichiarazione negativa, ma il Tribunale accertò comunque l’esistenza del debito della società verso il consorzio per euro 109.635,86. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione del terzo, ritenendo, tra l’altro, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e provata l’esistenza del credito. In Cassazione la società ricorrente dedusse, con il secondo motivo, violazione degli artt. 19, 60 e 61 d.lgs. n. 112/1999 e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel negare la prova della rituale presentazione delle domande di rimborso/discarico e nel non riconoscere il credito della società per ruoli non riscossi. Con il terzo motivo denunciò omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che alcuni crediti verso contribuenti falliti ed extraterritoriali risultavano dalla missiva del 16.11.2005 già agli atti e non contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che il mezzo cumulava in modo non consentito censure di violazione di legge e di motivazione e risultava, per di più, oscuro e generico, impedendo di comprendere la reale natura della doglianza e di verificare l’effettiva sussistenza dei vizi dedotti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando oltre alla genericità delle censure la mancanza, in presenza di doppia conforme, dell’indicazione delle divergenze tra le ragioni della sentenza d’appello e quelle della sentenza di primo grado, onere richiesto per la proponibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente, mentre nulla è stato disposto nei confronti del consorzio intimato non costituito. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rito seguito per accertare l’obbligo del terzo pignorato dopo la dichiarazione negativa resa nell’espropriazione presso terzi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e intelligibile; la commistione e l’oscurità delle censure rendono il motivo inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è ammissibile cumulare in modo indifferenziato una doglianza di violazione di legge e un vizio motivazionale; il vizio di omesso esame richiede inoltre specifici oneri di allegazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai rapporti dare/avere e ai crediti per ruoli non riscossi, ma non ritenuto fondante l’accoglimento del motivo.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina dei rimborsi/discarichi, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 19 e 60 del medesimo decreto; il motivo è stato reputato inammissibile.
È la norma del procedimento camerale adottato per la decisione del ricorso.
È il fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne ha dato atto per la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli senza distinzione una pretesa violazione di legge e un vizio di motivazione, soprattutto se la formulazione è oscura o generica al punto da impedire alla Corte di cogliere la reale censura.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il ricorrente che deduca il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare perché la decisione d’appello si fondi su ragioni diverse da quelle della sentenza di primo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone che i fatti e le censure siano esposti in modo chiaro e intellegibile; la genericità del motivo preclude ogni controllo di legittimità.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo il principio di soccombenza e, nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la verifica dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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