Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione presso terzi davanti al Tribunale di Tivoli, la debitrice esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. La contestazione ruotava attorno al fatto che l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c. era stata anticipata senza che l'anticipazione fosse comunicata all'esecutata, con conseguente asserita lesione del contraddittorio e nullità dell'ordinanza. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendola tempestiva, individuando come dies a quo la data in cui la difesa dell'esecutata aveva ottenuto accesso al fascicolo telematico e conoscenza dell'ordinanza. La creditrice procedente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) omesso acquisto del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione in violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c.; 2) erronea individuazione del momento iniziale per proporre opposizione, sostenendo che la conoscenza fosse anteriore, in particolare alla data di rilascio dell'attestazione di cancelleria o comunque all'accesso in cancelleria del 28.5.2020; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse dell'opponente, poiché non erano stati contestati né l'esistenza né l'esigibilità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica deduzione del pregiudizio al diritto di difesa e perché il Tribunale aveva comunque esaminato la documentazione del procedimento esecutivo. Ha dichiarato infondato il secondo motivo: pur correggendo la motivazione del Tribunale su alcuni punti, ha confermato che, nel caso concreto, il dies a quo dell'opposizione era correttamente individuato nella data del 1.10.2020, poiché l'anticipazione dell'udienza non risultava comunicata all'esecutata e, durante il periodo emergenziale COVID, non era esigibile un onere di vigilanza fondato su una normale scansione delle attività processuali sospese. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che l'opposizione agli atti esecutivi investe il quomodo dell'esecuzione e che la mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza ex art. 548 c.p.c. integra di per sé una lesione processuale. Le spese sono state compensate, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Il termine per l'opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza del provvedimento lesivo, ma nel caso concreto la Corte esclude che tale conoscenza si sia formata in un momento anteriore al 1.10.2020, anche alla luce della sospensione delle attività giudiziarie nel periodo emergenziale.
art. 618 c.p.c.
Richiamato come norma processuale dell'opposizione agli atti esecutivi, senza specifiche statuizioni autonome nel caso di specie.
art. 548 c.p.c.
L'anticipazione dell'udienza per la dichiarazione del terzo, se non comunicata all'esecutato, può ledere il contraddittorio e rendere tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi.
art. 553 c.p.c.
Norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'esecuzione presso terzi; l'ordinanza è l'atto impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 492, comma 2, c.p.c.
La Corte osserva che una comunicazione in cancelleria del provvedimento di anticipazione, se provata, sarebbe stata idonea; nel caso concreto però non vi era prova di tale comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene infondata la censura perché l'eccezione era priva di fondamento nel contesto dell'opposizione agli atti esecutivi.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire; la Corte esclude che mancasse interesse a contestare l'irregolarità processuale dedotta.
art. 228 c.p.c.
Citato nel secondo motivo di ricorso, senza un autonomo rilievo decisorio esplicitato nella motivazione della Corte.
art. 159 ter disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza una specifica applicazione decisoria autonoma nel testo.
art. 2733 c.c.
Citato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla prova e alle ammissioni, ma senza un'autonoma ratio decidendi espressa sul punto.
art. 1362 ss. c.c.
Citati nel secondo motivo di ricorso per contestare l'interpretazione degli elementi documentali; la Corte non fonda la decisione su una specifica regola ermeneutica contrattuale.
art. 384, ult. comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo, ritenuto conforme a diritto.
d.l. n. 18/2020
Richiamato per la sospensione delle attività giudiziarie dal 9 marzo all'11 maggio 2020, dato decisivo per valutare la diligenza esigibile e il dies a quo dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi il termine di decadenza decorre dalla conoscenza del provvedimento potenzialmente lesivo; tuttavia la conoscenza deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle modalità effettive con cui la parte ha potuto acquisire contezza dell'atto e dell'effettiva possibilità di attivarsi.
- L'omessa comunicazione all'esecutato dell'anticipazione dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo in un'esecuzione presso terzi integra una lesione processuale idonea a sorreggere l'opposizione agli atti esecutivi.
- La mera conoscenza della pendenza della procedura esecutiva o di un accesso in cancelleria non equivale, di per sé, alla conoscenza dell'atto specificamente lesivo, se non emergono elementi univoci da cui desumere che la parte abbia saputo dell'emissione del provvedimento contestato.
- Nel periodo di sospensione straordinaria delle attività giudiziarie per emergenza sanitaria, la diligenza esigibile dalla parte va apprezzata in modo non astratto ma secondo le peculiarità del contesto, non potendosi applicare meccanicamente i criteri di ordinaria vigilanza processuale.
- L'opposizione agli atti esecutivi riguarda il quomodo dell'esecuzione e può essere proposta anche quando non si contestano l'esistenza o l'esigibilità del credito, se si deducono vizi del segmento procedimentale esecutivo.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge deve spiegare in modo specifico il pregiudizio derivante dal denunciato vizio; in difetto, la censura è inammissibile.
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