Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento per spese processuali penali, emessa in relazione a una sentenza della Corte d'appello penale, ha proposto opposizione davanti al Tribunale deducendo che la cartella fosse illegittima e nulla perché non consentiva di comprendere con sufficiente chiarezza né l'oggetto della pretesa né il criterio di calcolo dell'importo richiesto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della società incaricata della riscossione e del ricorso incidentale del Ministero, aveva confermato il primo grado, rilevando che la sentenza penale non conteneva la quantificazione delle spese, che la documentazione prodotta non consentiva di individuare con precisione le voci riferibili alla posizione del destinatario della cartella e che non era possibile ricostruire con certezza se e come le spese fossero state ripartite tra i coimputati. In cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione di norme in tema di recupero delle spese processuali penali e delle spese di giustizia, sostenendo che la cartella fosse stata redatta correttamente secondo lo schema ministeriale e che il destinatario fosse comunque consapevole del titolo posto a fondamento della pretesa; ha inoltre censurato la statuizione sulle spese di lite. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale adesivo. Il controricorrente ha resistito, eccependo anche vizi di procura e chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, in primo luogo, infondata l'eccezione di difetto di procura della ricorrente principale, ma ha poi rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c.: l'esposizione dei fatti era lacunosa, i documenti richiamati non erano adeguatamente illustrati, i motivi risultavano aspecifici e non confrontati con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato la soccombenza delle impugnanti sulle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, per la sola società ricorrente, dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 541 c.p.p.

    Richiamato come norma invocata a fondamento della pretesa di recupero delle spese processuali penali; la Corte rileva però che il ricorso non consente di verificare quando e come la questione della sua applicabilità sia stata devoluta ai giudici di merito.

  • art. 227-bis d.P.R. 115/2002

    Indicata tra le norme asseritamente violate con riferimento al recupero delle spese di giustizia; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato come norma sulla cartella di pagamento nel contesto della riscossione; non esaminato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente incidentale in tema di condanna alle spese; la doglianza non viene esaminata nel merito perché il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. dalla ricorrente incidentale per contestare la regolazione delle spese; la questione resta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché privo di una chiara e completa esposizione dei fatti essenziali, aspecifico nei motivi e carente nell'illustrazione del contenuto rilevante dei documenti richiamati; la Corte ribadisce il carattere vincolato del giudizio di legittimità e l'onere di autosufficienza dell'atto.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato per affermare la validità della procura speciale alla ricorrente principale, in quanto conferita per impugnare la sentenza poi effettivamente gravata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menionato come base del procedimento camerale in cui è stata riservata la decisione.

  • art. 280 T.U.S.G.

    Richiamato per affermare che la quantificazione delle spese processuali penali spetta ai funzionari incaricati di redigere i fogli-notizie, non alla sentenza penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato alla sola società ricorrente per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della data di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non offre una chiara esposizione dei fatti di causa e del percorso processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda e la persistenza delle questioni dedotte.
  • L'onere di autosufficienza impone che i documenti richiamati a sostegno dei motivi siano specificamente indicati e il loro contenuto rilevante sia sintetizzato nel ricorso; il mero rinvio a una mole documentale è insufficiente.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico e quindi inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, lasciandone intatta anche solo una sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Nelle controversie sul recupero delle spese processuali penali, la cartella deve consentire l'individuazione della voce di spesa riferibile alla posizione del debitore e della base di calcolo; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non entra nel merito di tale questione per la preliminare inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.