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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09658/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006, fondato sul redditometro ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con cui l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente sulla base della disponibilità di beni e operazioni ritenuti indicativi di capacità contributiva: conferimento di denaro, compravendite di fabbricati, mutuo e compravendita di azioni. La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alle commissioni tributarie, ma i giudici di merito hanno rigettato il ricorso. In cassazione ha dedotto due motivi principali: primo, la nullità assoluta dell’avviso perché sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale, in relazione anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; secondo, la violazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 e delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto inattendibile la scrittura privata e non avesse esaminato analiticamente la documentazione bancaria prodotta a prova contraria della natura non reddituale delle somme. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo da un lato l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo all’inammissibilità del ricorso originario per irrituale costituzione in giudizio ex art. 22 d.lgs. 546/1992, dall’altro la medesima inammissibilità del ricorso di primo grado per la modalità di deposito/notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non proposta nel ricorso introduttivo, e dunque non rilevabile d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già esaminate dai giudici tributari, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; comma 6

    legittima la determinazione sintetica del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme o dei beni considerati.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’avviso sottoscritto da funzionario non dirigente; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull’atto impositivo; non è oggetto di specifica decisione autonoma perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento al riparto dell’onere probatorio nella prova contraria del contribuente e nella valutazione della documentazione prodotta.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle presunzioni e della prova contraria nell’accertamento sintetico.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo incidentale per denunciare omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per modalità irrituale di costituzione in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo quale parametro costituzionale insieme all’art. 3 Cost.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel primo motivo quale parametro costituzionale insieme all’art. 111 Cost.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; la nullità dell’atto impositivo per difetto di legittimazione del firmatario, se non tempestivamente dedotta, è motivo inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello; è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura della documentazione e delle risultanze istruttorie.
  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l’Ufficio può fondare la pretesa su elementi di capacità contributiva, mentre il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria specifica e idonea della diversa provenienza delle somme o della loro non rilevanza reddituale.
  • Quando il motivo principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è proposto in via condizionata, quest’ultimo resta assorbito.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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