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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino senegalese trattenuto presso un centro di permanenza per il rimpatrio ha impugnato il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento, richiesto dalla Questura per il tempo necessario al rilascio del lasciapassare consolare. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato omessa motivazione o motivazione apparente del provvedimento, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 111, comma 6, Cost., e degli artt. 13 e 14, comma 5, del testo unico immigrazione. Sosteneva che il decreto fosse redatto mediante modulo prestampato, compilato in modo del tutto generico, con una mera crocetta e una formula astratta sulla sussistenza dei presupposti di legge, senza un'adeguata motivazione specifica sulla proroga del trattenimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente del decreto impugnato. Ha rilevato che nel caso concreto non si trattava di convalida del trattenimento, ma di proroga, e che il provvedimento del Giudice di pace era privo di una motivazione effettiva, essendo limitato a formule standard e generiche. Poiché, al momento della decisione, era già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe dovuto essere disposta, la Cassazione ha cassato senza rinvio il decreto e ha deciso nel merito, eliminando la proroga. Quanto alle spese, ha osservato che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di amministrazioni statali rimaste soccombenti, non vi era luogo a regolazione delle spese nel giudizio di legittimità, dovendo la liquidazione avvenire secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da una motivazione effettiva e non meramente apparente; la formula standardizzata e generica non soddisfa l'obbligo motivazionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; una motivazione solo apparente integra violazione del precetto costituzionale.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata in relazione al trattenimento e alle misure prodromiche al rimpatrio.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata quale base legale della proroga del trattenimento e dei relativi presupposti.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore della parte vittoriosa contro un'amministrazione statale vanno liquidati dal giudice del procedimento su istanza del difensore.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso al difensore avviene davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La regola della condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero richiede una motivazione specifica, concreta e non meramente apparente, non essendo sufficiente il ricorso a moduli prestampati o formule stereotipate.
  • La censura di omessa o apparente motivazione è fondata quando il provvedimento si limiti a un richiamo astratto dei presupposti di legge senza dar conto degli elementi di fatto che giustificano la proroga.
  • Quando, al momento della decisione di legittimità, il termine perentorio per disporre la proroga del trattenimento è già scaduto, la cassazione può avvenire senza rinvio con decisione nel merito.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte vittoriosa agisce contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la normale regolazione delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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