Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, asseritamente documentate da fatture emesse da due fornitori. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente, valorizzando plurimi indizi: assenza di contratti di appalto o fornitura nonostante gli importi elevati, omissioni dichiarative di uno dei fornitori, mancata indicazione in dichiarazione delle fatture da parte dell'altro, incertezza sui pagamenti e sui beneficiari degli assegni. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere il giudice fondato la decisione su meri indizi privi di efficacia probatoria; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni; 3) violazione dell'art. 111 Cost. per lesione del giusto processo e della parità delle parti, perché il giudice avrebbe recepito le tesi dell'Ufficio senza adeguato supporto probatorio; 4) vizio di motivazione per omessa indicazione del percorso logico-argomentativo.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha ribadito che, in tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve prima fornire elementi probatori idonei a dimostrare che l'operazione fatturata non è stata realmente effettuata; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse offerto una pluralità di elementi indiziari gravi e convergenti, correttamente valorizzati dal giudice di merito: inosservanza degli obblighi fiscali dei fornitori, mancanza di rapporti contrattuali, mancata prova dei pagamenti e dei reali beneficiari, anomalie nelle matrici degli assegni compilate a mano in un momento successivo. Tali elementi legittimavano la presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni e, conseguentemente, l'onere della prova contraria gravava sulla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per valutare la sufficienza degli indizi e la costruzione presuntiva dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
Richiamato per affermare che gli elementi indiziari, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato per ribadire il corretto riparto dell'onere della prova: prima l'Ufficio deve fornire elementi presuntivi, poi il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato, poiché la decisione è stata assunta sulla base di un apprezzamento probatorio logicamente motivato.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Atto normativo che ha introdotto la disciplina processuale richiamata per la camera di consiglio.
Legge di conversione del decreto-legge richiamato per la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché supportate da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Quando l'Ufficio fornisce un quadro indiziario idoneo a far presumere l'inesistenza dell'operazione, si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione dell'operazione e l'inerenza/deducibilità dei costi.
- La mera esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione, se tali documenti possono essere agevolmente utilizzati anche per simulare operazioni inesistenti.
- La valutazione complessiva degli indizi, anche se singolarmente non decisivi, può legittimare il giudizio di inesistenza oggettiva dell'operazione e quindi il recupero a tassazione dei costi indebiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09604/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →