Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto in attesa dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Il trattenimento era motivato dalla necessità di svolgere accertamenti supplementari sulla sua identità, di acquisire i documenti di viaggio e di attendere la disponibilità di vettori o mezzi idonei. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il trattenimento avrebbe potuto giustificarsi solo in presenza di esigenze dipendenti dalla sua volontà, come il rifiuto di fornire documenti o l'indicazione di false generalità, e non anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, per le quali avrebbero dovuto disporsi misure meno coercitive. Con il secondo motivo ha denunciato omessa o apparente motivazione del provvedimento di convalida, per essere stato redatto su modulo prestampato con semplici crocette.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il possesso di un passaporto o altro documento valido per l'espatrio è presupposto necessario sia per l'adozione delle misure alternative al trattenimento sia per la concessione del termine per la partenza volontaria; inoltre la mancanza di documenti di identità può rilevare ai fini della proroga del trattenimento. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione è solo apparente quando non consenta di percepire il fondamento della decisione, mentre nel caso concreto il modulo prestampato conteneva comunque una sintetica ma sufficiente valutazione del giudice sulla ragione della convalida. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998
Le disposizioni sul rimpatrio e sul trattenimento vanno lette nel senso che il trattenimento può essere disposto anche quando occorrano accertamenti sull'identità, acquisizione dei documenti di viaggio e disponibilità di vettori; la mancanza di documenti rileva anche ai fini delle misure alternative e della partenza volontaria.
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente come parametro interpretativo, ma la Corte conferma un'interpretazione non restrittiva del trattenimento in coerenza con la disciplina interna e con la giurisprudenza unionale.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Le misure alternative al trattenimento presuppongono il possesso di documenti validi per l'espatrio.
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il termine per la partenza volontaria è concedibile solo quando non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
Il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità integra indice di rischio di fuga.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il provvedimento deve essere motivato in modo sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata alle parti.
art. 96 c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicarsi la condanna per responsabilità aggravata nei limiti di legge, per colpa grave della parte che insista senza normale diligenza su un ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, la mancanza di un passaporto o di altro documento valido per l'espatrio può legittimare il trattenimento e impedire l'applicazione delle misure alternative o della partenza volontaria.
- Ai fini della convalida del trattenimento e della sua eventuale proroga, il giudice può valorizzare la necessità di accertamenti sull'identità, l'acquisizione dei documenti di viaggio e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio.
- La motivazione di un provvedimento giudiziale non è apparente per il solo fatto di essere sintetica o redatta su modulo prestampato, se dal testo emerge comunque la ragione della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consenta di comprendere il fondamento della decisione senza ricorrere a congetture integrative.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità a una proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza, la persistente insistenza della parte ricorrente può integrare colpa grave ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
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