Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da due decreti di espulsione adottati dal Prefetto di Milano nei confronti di un cittadino egiziano, il primo del 14 dicembre 2021 e il secondo del 17 gennaio 2022 per violazione dell’ordine di allontanamento. L’interessato aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace deducendo la nullità e/o inefficacia degli atti espulsivi perché, dopo la notifica del primo decreto, in data 12 gennaio 2022 aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale tramite PEC. Sosteneva quindi di essere non espellibile, anche ove la domanda fosse considerata reiterata o strumentale, e che l’espulsione dovesse essere sospesa e annullata per la pendenza della procedura di protezione. Il Giudice di pace aveva però rigettato le opposizioni, ritenendo che la domanda di protezione internazionale dovesse essere formalizzata solo presso la polizia mediante la modulistica prevista. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, lo straniero ha denunciato la violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 21/2015, contestando l’erronea affermazione secondo cui la domanda avrebbe potuto essere presentata soltanto con sottoscrizione della modulistica davanti agli organi di polizia e ribadendo la distinzione tra presentazione della domanda e sua registrazione/formalizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della protezione internazionale, rileva anche la manifestazione della volontà di chiedere tale protezione, che può essere espressa anche in forma orale e, nel caso concreto, era stata comunque trasmessa via PEC. Pertanto, una volta emersa tale volontà, l’amministrazione non poteva adottare o mantenere un provvedimento espulsivo idoneo a impedire la definizione della procedura; semmai il giudice di pace avrebbe dovuto sospendere l’efficacia dell’espulsione fino alla definizione della domanda. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    comma secondo, lett. a); comma 5-ter

    i decreti di espulsione erano stati adottati sulla base di tali disposizioni, ma la loro efficacia non poteva prevalere sulla pendenza della procedura di protezione internazionale una volta manifestata la volontà di chiederla.

  • art. 26 d.lgs. n. 25/2008

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda di protezione internazionale non richiede la sola formalizzazione presso la polizia e che la presentazione va distinta dalla successiva registrazione.

  • art. 3 d.P.R. n. 21/2015

    la volontà di chiedere protezione internazionale può essere espressa anche in forma orale; la Corte usa tale dato per escludere che fosse necessaria la sola sottoscrizione della modulistica presso gli organi di polizia.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    definisce richiedente protezione internazionale anche lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione, sicché la tutela opera già in presenza della manifestazione di volontà.

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998

    è richiamato per ricordare che il cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità, pur astrattamente espellibile, ha diritto a presentare istanza di protezione internazionale e a rimanere sul territorio fino alla definizione della procedura.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    regola la trattazione camerale con comunicazione degli avvisi alle parti, richiamata solo per il rito del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, la tutela non presuppone necessariamente la formale sottoscrizione della domanda secondo un modulo prestabilito: è sufficiente la manifestazione della volontà di chiedere asilo, anche se espressa in forma orale o tramite PEC, purché sia idonea a rendere conoscibile la richiesta all’amministrazione.
  • La presentazione o la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale impone all’amministrazione di ricevere la richiesta e di attivare la procedura competente, senza adottare misure espulsive che ne impediscano lo svolgimento e la definizione.
  • Quando sia pendente una domanda di protezione internazionale validamente manifestata, il giudice investito dell’opposizione a un decreto di espulsione non deve rigettare la domanda di tutela, ma sospendere l’efficacia del provvedimento espulsivo fino alla conclusione della procedura di protezione.
  • Ai fini della qualifica di richiedente protezione internazionale, rileva la manifestazione della volontà di chiedere la protezione, non soltanto la successiva registrazione o formalizzazione amministrativa della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.