Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, fondato sulla convivenza con il fratello cittadino italiano. Il Questore di Venezia aveva rigettato l'istanza con decreto del 6 febbraio 2020, ritenendo non dimostrata la convivenza, e aveva contestualmente intimato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il Tribunale di Venezia aveva accolto l'impugnazione della straniera e annullato il decreto, valorizzando la situazione familiare e l'inserimento sociale. La Corte d'appello di Venezia, invece, su impugnazione dell'Amministrazione, ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo erronea l'applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare rispetto alla concreta situazione accertata. In Cassazione la ricorrente ha contestato tale esito, ma il testo disponibile non consente di ricostruire analiticamente uno specifico motivo di ricorso oltre alla censura avverso la decisione d'appello che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il permesso per motivi familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un fratello di cittadinanza italiana non basta il mero rapporto di parentela, ma occorre la prova documentata di una convivenza effettiva. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione adeguata, sia l'assenza di un progetto di vita in comune sia la mancanza di qualsiasi prova, anche presuntiva, della convivenza tra i due fratelli; tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di difesa effettiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
ricorso ex art. 30, comma 6
norma processuale richiamata come base dell'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.
art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998
circostanze documentate di cui all'art. 19, comma 2, lett. c)
la tutela per parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana presuppone l'effettiva convivenza documentata; tale condizione rileva anche ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari.
art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999
ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b)
il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere richiesto solo in presenza di convivenza effettiva con il parente italiano, da dimostrare con elementi documentati.
art. 8 CEDU
la relazione tra due fratelli maggiorenni non conviventi non rientra, di per sé, nella nozione di vita familiare protetta, in assenza di elementi presuntivi di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
in caso di rigetto del ricorso è dovuto, ove previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 28201/2021
precedente richiamato per affermare che i cittadini stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Cass. n. 7427/2020
precedente richiamato per ribadire che, tra fratelli maggiorenni, il requisito decisivo è la convivenza effettiva.
Cass. S.U. n. 23535/2019
precedente richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un parente collaterale entro il secondo grado di cittadinanza italiana, non è sufficiente il mero vincolo di parentela: occorre la prova della convivenza effettiva e documentata.
- La nozione di "vita familiare" rilevante ai fini convenzionali non si desume automaticamente dalla sola relazione di fratellanza tra soggetti maggiorenni se manca una stabile convivenza o un progetto di vita comune.
- L'accertamento della convivenza effettiva e dell'assenza di un progetto di vita comune è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, può essere disposta la compensazione o la mancata pronuncia sulle spese; il rigetto del ricorso può comunque comportare, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
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