Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, emessa per IRAP e IVA risultanti in dichiarazione ma non versate all’esito di un controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972. La società sosteneva che l’omesso versamento non fosse a essa imputabile, perché il mancato incasso dei corrispettivi derivava dai ritardi di pagamento della stazione appaltante e aveva inciso sulla sua liquidità, costringendola a privilegiare stipendi e costi operativi. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la società deduceva, da un lato, carenza di motivazione e omessa valutazione della denuncia presentata in Procura e di un accordo transattivo tra appaltatore e stazione appaltante; dall’altro, violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, assumendo che la mancata punibilità per assenza di colpa dovesse escludere le sanzioni, poiché aveva agito con la massima diligenza e per fatto di terzi. In cassazione riproponeva sostanzialmente gli stessi due motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di motivazione non più deducibile nella precedente estensione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque perché mirava a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo: la disciplina degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997 riguarda la non irrogabilità delle sanzioni amministrative tributarie e non incide sull’obbligazione principale per IRAP e IVA; inoltre, la ricorrente si limitava a prospettare un’assenza di colpa fondata su denunce e su un presunto accordo transattivo, senza dimostrare in modo specifico l’inevitabilità dell’errore o l’assenza di colpa, tentando ancora una rivalutazione del materiale istruttorio. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
costituisce la base del controllo automatizzato che aveva condotto all’emissione della cartella per omesso versamento delle imposte esposte in dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
costituisce, insieme all’art. 36-bis, il presupposto del controllo automatizzato in materia IVA.
art. 2 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla parte a sostegno del vizio di motivazione dedotto in appello, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.
art. 6 L. 212/2000
richiamato dalla parte a sostegno della censura motivazionale; la Corte non ne valorizza una violazione autonoma.
art. 5 d.lgs. 472/1997
richiamato per sostenere che, in assenza di colpa, la sanzione non sarebbe irrogabile; la Corte ribadisce che in materia tributaria opera una presunzione di colpa superabile solo con prova dell’assenza di colpa.
art. 6 d.lgs. 472/1997
richiamato per affermare la non punibilità del contribuente per fatto di terzi; la Corte lo riferisce alla sola disciplina sanzionatoria, non al tributo principale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo risultante dalla riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione né per questioni o argomentazioni.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha modificato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
richiamata come principio generale di cui il d.lgs. 472/1997 recepisce l’impostazione in materia di sanzioni amministrative tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per il motivo di violazione di legge relativo agli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né chiedere una nuova valutazione delle prove.
- La ricorrente non può utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio: la valutazione della credibilità, attendibilità e concludenza delle prove resta riservata al giudice di merito.
- In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 5 d.lgs. 472/1997 richiede la rimproverabilità della condotta e opera una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso la violazione, presunzione superabile solo provando di avere agito senza colpa.
- La non punibilità per fatto di terzi o per errore inevitabile rileva solo se il contribuente dimostra che l’ignoranza o l’ostacolo all’adempimento non erano superabili con l’ordinaria diligenza.
- La disciplina sull’assenza di colpevolezza nelle sanzioni tributarie non incide sull’esistenza dell’obbligazione principale di imposta, che resta dovuta ove il debito tributario sia comunque accertato.
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