Cassazione Civile, Ordinanza n. 26278/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria accreditata per il pagamento del saldo delle prestazioni riabilitative rese in favore di assistiti del SSN nel periodo 1.1.2006-31.7.2007, sulla base del rapporto convenzionale stipulato tra le parti. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che il credito non fosse dovuto oltre il budget annuale fissato dagli atti amministrativi regionali e aziendali. In primo grado l’opposizione fu accolta; in appello la struttura sanitaria ottenne un accoglimento parziale, con ritenuta illegittimità dei provvedimenti che avevano assegnato un budget inferiore, a parità di moduli convenzionali, perché in sostanza avevano inciso sulle tariffe. L’azienda sanitaria ricorse per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la disapplicazione degli atti di determinazione del tetto di spesa sconfinasse nella giurisdizione amministrativa; 2) violazione del potere di disapplicazione ex art. 5 l. 2248/1865, alleg. E, e dell’art. 633 c.p.c., perché l’atto amministrativo costituiva il fondamento del limite di spesa e non un mero antecedente incidentale; 3) violazione dell’art. 32, comma 8, l. 449/1997, sostenendo che il budget annuale potesse essere validamente determinato in via autoritativa anche in misura inferiore rispetto al valore forfettario dei moduli convenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la censura di difetto di giurisdizione, perché il giudice di primo grado si era pronunciato espressamente sulla giurisdizione affermando quella ordinaria e tale statuizione non era stata impugnata in appello, con conseguente giudicato implicito. Ha escluso anche la violazione del potere di disapplicazione, osservando che la corte territoriale aveva valutato incidentalmente la legittimità dell’atto aziendale di fissazione del tetto di spesa solo ai fini dell’accertamento del credito. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto in sostanza diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto, non consentito in sede di legittimità, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sulla regressione tariffaria, sulla mancata riduzione dei moduli convenzionali e sull’affidamento della struttura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo sul difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge
indica la trattazione in adunanza camerale
invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa in materia di servizi pubblici
art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a. (D.Lgs. 104/2010)
richiamato dalla ricorrente quale disciplina oggi vigente del riparto di giurisdizione
art. 5 L. 2248/1865, all. E
norma sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sul potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto illegittimo in via incidentale
art. 4 L. 2248/1865, all. E
richiamato dalla ricorrente nel dedurre sconfinamento nella sfera amministrativa
art. 103 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del riparto di giurisdizione
richiamato dalla ricorrente come base del potere di programmazione e fissazione autoritativa del tetto di spesa
invocato nel secondo motivo, in combinazione con il limite al potere di disapplicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
richiamato nel percorso motivazionale come riferimento alle prestazioni riabilitative convenzionate
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato in sede di impugnazione se il giudice di primo grado ha deciso nel merito affermando, anche implicitamente o espressamente, la propria giurisdizione e tale statuizione non è stata impugnata: opera il giudicato implicito.
- Il potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo è esercitabile quando l’atto venga in rilievo solo incidentalmente, come antecedente logico dell’accertamento del diritto soggettivo dedotto in giudizio, e non quando la controversia investa direttamente l’esercizio del potere autoritativo in sé.
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria sul pagamento di prestazioni convenzionate, la verifica della legittimità dei provvedimenti di budget può essere svolta incidentalmente dal giudice ordinario se è strumentale all’accertamento del credito e non comporta una sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nella programmazione sanitaria.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuovo giudizio di merito sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove, attività riservate al giudice del merito se sorrette da motivazione non illogica.
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