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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20952/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto invalido l'avviso di accertamento IVA 2004 emesso oltre il termine ordinario, escludendo l'applicabilità del raddoppio del termine perché l'Ufficio non aveva comunicato la notitia criminis all'Autorità giudiziaria né depositato copia della denuncia penale; l'Agenzia ha censurato la CTR per aver imposto tale onere probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto errata la decisione della CTR che richiedeva il deposito della denuncia penale per applicare il raddoppio dei termini, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui per il raddoppio previsto dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 è sufficiente l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. per reati indicati dal d.lgs. 74/2000, non la concreta presentazione della denuncia; ha altresì precisato questioni processuali preliminari circa la tardività delle conclusioni del Procuratore generale (nullità relativa sanabile con acquiescenza). Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame; la Corte ha altresì disposto la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/1972, art. 57, comma 3

    Il raddoppio dei termini per l'IVA opera nei casi previsti dall'articolo quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari; non richiede la prova dell'effettivo deposito della denuncia penale

  • d.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3

    Analoga disciplina dell'IRPEF richiamata come principio generale: il raddoppio dei termini è previsto dalla legge e si applica in presenza degli elementi che impongono la denuncia penale

  • art. 331 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di denuncia per taluni reati; la Corte ha ritenuto che l'esistenza dell'obbligo di denuncia sia il presupposto per il raddoppio dei termini, non la concreta presentazione della denuncia

  • d.lgs. 74/2000

    Individua i reati tributari per i quali opera l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Fissa il termine di deposito delle conclusioni del Procuratore generale dinanzi alla Corte; la tardività costituisce nullità relativa funzionale alla tutela del diritto di difesa e può essere eccepita dalle parti

  • art. 157 cod. proc. civ.

    La nullità relativa è sanata dall'acquiescenza delle parti; la Corte ha ritenuto che la tardività delle conclusioni del Procuratore generale sia tale nullità e sia stata sanata

  • art. 70 cod. proc. civ. e art. 76 ord. giud.

    Rimarcano l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alla Corte, la cui assenza può comportare nullità assoluta; la tempestività invece tutela il diritto di difesa delle parti

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferimento all'onere della prova invocato dall'Agenzia; tuttavia la Corte ha precisato che non è richiesto all'Amministrazione il deposito della denuncia penale per far decorrere il raddoppio

  • L. 208/2015 art.1 comma 132 e d.lgs. 128/2015 art.2 comma 3 (richiami in dottrina e giurisprudenza)

    Richiami al regime transitorio e alla applicazione ratione temporis delle modifiche legislative: la Corte sottolinea la necessità di applicare le norme e i regimi transitori secondo la disciplina temporale pertinente

Massime di principio

  • Per applicare il raddoppio dei termini di accertamento IVA o IRPEF non è necessario che l'Ufficio abbia concretamente depositato o prodotto in giudizio la denuncia penale; è sufficiente che sussista l'obbligo di denuncia per reati tributari ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e del d.lgs. 74/2000
  • Il raddoppio dei termini non è una proroga o una riapertura di termini scaduti, ma un regime autonomo fissato dalla legge con presupposti distinti dai termini ordinari
  • La circostanza che l'Amministrazione non abbia comunicato la notitia criminis all'Autorità giudiziaria non impedisce automaticamente l'applicazione del raddoppio, salvo che il diverso regime temporale o disposizioni transitorie non dispongano diversamente
  • Questioni di tempestività degli atti del Procuratore generale dinanzi alla Corte di Cassazione costituiscono nullità relativa che può essere sanata dall'acquiescenza delle parti; l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore è invece presidio di interesse pubblico e la sua mancanza integra nullità assoluta
  • In contenziosi tributari occorre sempre verificare la disciplina ratione temporis e i regimi transitori applicabili ai periodi d'imposta interessati prima di valutare l'operatività del raddoppio dei termini
  • Il giudice di merito non può imporre all'Amministrazione tributaria l'onere probatorio di depositare la denuncia penale per riconoscere il raddoppio: tale valutazione attiene alla sussistenza dei presupposti di legge, non alla produzione materiale del processo penale

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