Cassazione Civile, Sentenza n. 20951/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente annullando l'avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2007. L'agenzia deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere insufficiente la 'contabilità parallela' (contabilità in nero) rinvenuta presso un terzo soggetto (Jesse srl) quale elemento indiziario idoneo a legittimare l'accertamento induttivo, e aveva sbagliato nell'allocare gli oneri probatori; inoltre contestava la motivazione della sentenza per vizio assoluto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 e relative regole probatorie), ritenendo che la contabilità in nero, anche se trovata presso un terzo, costituisce valido elemento indiziario con requisiti di gravità, precisione e concordanza e legittima l'accertamento induttivo salvo che il contribuente non dia la prova contraria. Ha respinto il secondo motivo relativo alla presunta nullità per vizio motivazionale. Perciò ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla stessa Commissione regionale per nuovo esame, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La contabilità in nero costituisce elemento indiziario valido se dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; legittima l'accertamento induttivo e sposta l'onere probatorio sul contribuente che deve controprovarne l'inesistenza
Analogamente all'art. 39, per l'IVA la contabilità non ufficiale può costituire presunzione idonea a fondare l'accertamento
Principio generale sull'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; nel caso fiscale la prova delle cessioni non contabilizzate grava sul contribuente una volta prodotto l'indizio
Regole sulla prova per testimoni e documenti; richiamata a corollario delle regole probatorie
Effetto probatorio dei documenti contabili: il giudice valuta il valore probatorio degli scritti contabili, anche se rinvenuti presso terzi, secondo gravità, precisione e concordanza
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020)
Fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la tardività nella presentazione delle conclusioni configura nullità relativa, derubricata dalla Corte come sanabile per acquiescenza delle parti
Consente la sanatoria delle nullità relative tramite acquiescenza delle parti; applicata alla tardività delle conclusioni del Procuratore generale
Sancisce l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale dinanzi alla Cassazione per tutela dell'interesse pubblico; richiamato per distinguere obbligatorietà dall'effetto della tempestività
art. 76 ord. giud.
Norma procedurale con richiamo al ruolo del Pubblico ministero; richiamata insieme all'art. 70 per il ruolo del Procuratore generale
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Strumenti di cassazione: n. 3 per violazione di legge, n. 4 per vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la censura per violazione di legge (n.3) e infondata quella per vizio motivazionale (n.4)
Disposizione sulla motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie; invocata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non nulla
Massime di principio
- La 'contabilità in nero' rinvenuta anche presso soggetti terzi rappresenta un valido elemento indiziario se soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza e può legittimare un accertamento induttivo
- Una volta prodotto tale elemento indiziario, l'onere della prova sposta sul contribuente che deve dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate o fornire spiegazioni idonee
- La mancata rispondenza a controlli contabili presso il contribuente non esclude automaticamente il valore probatorio di scritture rinvenute presso terzi
- Le tardività nelle produzioni o nelle conclusioni del Procuratore generale costituiscono nullità relativa e possono essere sanate dall'acquiescenza delle parti; non sono nullità assolute che la Corte deve rilevare d'ufficio
- Le censure per vizio motivazionale richiedono che la sentenza sia realmente priva di fondamento argomentativo; la Corte distingue tra motivazione insufficiente e motivazione apparentemente formale ma sostanzialmente adeguata
- In caso di cassazione per vizio di diritto l'autorità giudicante di rinvio deve conformarsi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione
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