Cassazione Civile, Sentenza n. 20953/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2003 (Irpeg, Irap, Iva) relativo a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (vendita di filati) nell'ambito di una presunta complessa frode che coinvolgeva più società (tra cui Coming Srl, Carol Srl, Sauron, Aslek Import Export s.l.). La contribuente sosteneva l'effettività delle operazioni e l'esistenza/operatività delle società coinvolte; la CTP di Padova le aveva dato ragione, la CTR aveva riformato ritenendo inesistente la Coming Srl e provata la frode; ricorso per cassazione con sei motivi
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, unitamente al ricorso, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica (obbligo previsto dall'art. 369 c.p.c.). In via preliminare ha osservato che le conclusioni del Procuratore generale sono state depositate tardivamente (di un giorno) rispetto al termine previsto dall'art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020, ma ha qualificato tale tardività come nullità relativa sanata per acquiescenza delle parti (art. 157 c.p.c.). Per effetto della declaratoria di improcedibilità il merito non è stato esaminato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. con legge n. 176 del 2020)
"quindicesimo giorno precedente l'udienza"
La norma fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la tempestività tutela il diritto di difesa delle parti. La tardività è una nullità di natura relativa che può essere eccepita dalle parti e è sanata per acquiescenza (art. 157 c.p.c.)
"entro il quinto giorno antecedente l'udienza"
Prevede il termine per il deposito delle memorie da parte dei difensori; disciplina connessa ai termini per il deposito degli atti processuali in vista dell'udienza
Stabilisce che le nullità relative sono sanate qualora la parte contro cui possono essere fatte valere non le eccepisca; applicata alla tardività delle conclusioni del Procuratore generale
artt. 70 cod. proc. civ. e 76 ord. giud.
Sottolineata l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze davanti alla Corte di cassazione; la mancata partecipazione in tali ipotesi è nullità assoluta rilevabile d'ufficio
Richiamato il criterio del "termine lungo" per l'impugnazione: se il ricorrente non allega la notifica della sentenza impugnata, la Corte assume che l'impugnazione sia stata proposta entro il termine lungo e procede ad accertarne la regolarità con riferimento agli adempimenti di deposito
art. 369 cod. proc. civ., primo comma
Impone l'obbligo di depositare copia della sentenza impugnata (con relativa certificazione di notifica) entro il termine previsto; la mancata osservanza di tale obbligo determina l'improcedibilità del ricorso
Sez. U., n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009, Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017, Cass. n. 20883 del 15/10/2015
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui, in mancanza dell'allegazione di notifica della sentenza impugnata, la Corte verifica l'osservanza degli adempimenti di deposito (art. 369) e in caso di mancato deposito dichiara l'improcedibilità del ricorso; principio applicato nella decisione
Massime di principio
- Il mancato deposito, insieme al ricorso per cassazione, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica espone il ricorso a declaratoria di improcedibilità: adempiere a questo obbligo è imprescindibile
- Se il ricorrente non dichiara nel ricorso di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata, la Corte presuppone l'uso del "termine lungo" e verifica il rispetto degli obblighi di deposito; la mancata osservanza comporta improcedibilità prima di ogni verifica di merito
- La tardività degli atti del Procuratore generale prevista dall'art. 23 d.l. 137/2020 è nullità relativa: occorre che le parti la eccepiscono, altrimenti è sanata per acquiescenza (art. 157 c.p.c.)
- In procedure contro atti tributari le questioni di merito (es. accertamento di frode o di operazioni inesistenti) possono non essere esaminate se sussistono vizi procedurali formali sostanziali; dunque il rispetto rigoroso delle regole di forma e dei termini processuali è cruciale
- Le spese processuali seguono la soccombenza: la perdita per motivi procedurali comporta condanna alle spese della parte che non ha adempiuto agli obblighi formali
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