Cassazione Civile, Sentenza n. 20955/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Per l'anno 2006 l'Amministrazione notificò un avviso di accertamento che fu impugnato per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo). Dopo l'annullamento dell'avviso originario (emesso ante tempus), l'Agenzia emise un secondo avviso in autotutela. La questione giuridica è se, a seguito della rimozione del primo atto, il termine dilatorio di 60 giorni debba ricominciare ex novo dalla rimozione dell'atto illegittimo oppure resti quello originariamente decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. La Corte ha stabilito che l'annullamento dell'atto illegittimo (anche in autotutela) non determina la rinnovazione del termine dilatorio: il secondo avviso è soggetto al solo termine originario di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo
Il termine dilatorio di 60 giorni costituisce il periodo utile per le osservazioni del contribuente e decorre dal rilascio della copia del processo verbale; tale termine non si sospende o rinnova per effetto dell'annullamento dell'atto impositivo, neppure se l'annullamento avviene in autotutela.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale fissato nel 'quindicesimo giorno precedente l'udienza'
La tempestività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale tutela il diritto di difesa delle parti; la mancata tempestività costituisce nullità relativa che deve essere eccepita dalle parti, altrimenti è sanata per acquiescenza.
Codice di procedura civile, art. 157
sanatoria delle nullità relative per acquiescenza delle parti
La tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, essendo nullità relativa, può essere sanata dall'assenza di eccezione da parte delle parti.
Decreto-legge n. 564/1994, art. 2-quater, comma 1 (conv. L. n. 656/1994)
esercizio del potere di autotutela sostitutiva con effetti retroattivi per l'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi
L'autotutela consente all'Amministrazione di annullare un atto illegittimo con effetti retroattivi, ma tale annullamento non produce effetti sulla decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, che resta fissato dalla chiusura delle operazioni.
Cassazione, giurisprudenza richiamata
Cass. n. 21820/2017; Cass. n. 33501/2018; Cass. n. 25055/2019; Corte cost. n. 181/2017
La corte segue l'orientamento consolidato secondo cui, dopo annullamento dell'avviso per emissione 'ante tempus', la rinnovazione dell'avviso è soggetta al solo termine originario e non può decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell'atto illegittimo.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e non si rinnova per effetto dell'annullamento dell'avviso impositivo; quindi, se l'Amministrazione vuole rinnovare l'avviso, deve verificare la scadenza dell'originario termine.
- L'annullamento dell'atto in autotutela ha efficacia retroattiva sull'atto ma non sospende né interrompe la decorrenza del termine dilatorio; l'illegittimità dell'atto si riflette solo sulla nullità dell'atto stesso e non sul computo del termine previsto dalla norma.
- Se l'Amministrazione rilascia un nuovo avviso dopo l'annullamento del precedente, occorre controllare le date effettive (rilascio copia processo verbale) per valutare la legittimità del nuovo atto; la difesa del contribuente deve documentare tali date e, se il termine è decorso, eccepire la violazione.
- Le conclusioni del Procuratore generale depositate tardivamente costituiscono una nullità relativa: devono essere eccepite dalle parti, altrimenti la tardività è sanata per acquiescenza.
- In presenza di impugnazione dell'atto impositivo, l'autotutela dell'Amministrazione è possibile salvo che non sia intervenuto un giudicato sul tema fondamentale dell'accertamento; bisogna quindi verificare l'esistenza di un giudicato che impedisca la rinnovazione dell'atto.
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