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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20956/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2007 emesso dall'Agenzia. I motivi principali di impugnazione erano: (i) violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (presunto mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni e tesi del giudice regionale secondo cui, se un avviso è annullato, il termine dilatorio ripartirebbe ex novo dalla rimozione dell'atto); (ii) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, in quanto la motivazione si sarebbe fondata su un processo verbale di constatazione riferito a un terzo (Smil Service s.r.l.) non conosciuto e non notificato alla cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia su entrambi i motivi. Sul primo punto ha ritenuto errata la ricostruzione della CTR: il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni dagli organi di controllo e non si rinnova ex novo in conseguenza dell'annullamento, anche in autotutela, dell'avviso emesso 'ante tempus'. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse adeguata, avendo l'atto richiamato il processo verbale e riprodotto i relativi elementi; dunque la declaratoria di nullità per difetto di motivazione era infondata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine dilatorio di 60 giorni per le osservazioni del contribuente decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e non riparte ex novo in conseguenza dell'annullamento dell'avviso emesso ante tempus; la rimozione dell'atto illegittimo non sospende né interrompe il decorso del termine originario.

  • Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    La motivazione dell'avviso di accertamento è corretta se l'atto richiama e rende conoscibile, anche per estratto, gli elementi probatori (es. processo verbale di constatazione). La mera circostanza che un processo verbale riguardi un terzo non implica automaticamente carenza di motivazione se i contenuti rilevanti sono stati resi noti al contribuente.

  • Art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale davanti alla Corte; la Corte ha ritenuto che la tardiva presentazione delle conclusioni costituisca nullità relativa, sanabile per mancata eccezione delle parti (ossia viene meno se le parti non la contestano).

  • Art. 157 cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui le nullità relative sono fatte valere dalle parti e possono essere sanate per acquiescenza; applicato alla tardività delle conclusioni del Procuratore generale.

  • Art. 70 cod. proc. civ. e art. 76 ord. giud.

    Sottolineano il ruolo obbligatorio e la funzione pubblicistica dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze di legittimità; la Corte distingue però la nullità assoluta dell'intervento obbligatorio dalla tempestività delle conclusioni, la quale tutela il diritto di difesa e può essere oggetto di nullità relativa.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e non si rinnova in conseguenza dell'annullamento dell'avviso originario: quindi, se l'Amministrazione rinnova l'accertamento, occorre verificare la data di rilascio del processo verbale e non la data di rimozione dell'atto precedente.
  • L'annullamento di un atto 'ante tempus' in autotutela o giudizialmente rende quell'atto improduttivo di effetti ma non sospende né interrompe il decorso dei termini previsti dalla norma, salvo espressa previsione normativa.
  • La carenza di motivazione dell'avviso si configura solo se gli elementi probatori non sono richiamati o resi conoscibili al contribuente; la mera circostanza che un processo verbale riguardi un terzo non determina automaticamente nullità se i contenuti rilevanti sono stati riportati nell'atto.
  • Nel contenzioso tributario, chi impugna deve dimostrare concretamente che il processo verbale non è stato messo a disposizione del contribuente o che la motivazione non riporta gli elementi essenziali; diversamente, la tesi dell'Amministrazione che l'atto riprende il contenuto del PV può essere ritenuta sufficiente.
  • Le nullità processuali di carattere relativo (es. tardivo deposito di deduzioni o conclusioni) devono essere eccepite dalle parti per non essere considerate sanate; l'assenza di eccezione equivale a rinuncia.
  • In situazioni analoghe, il giudice valuterà la legittimità del nuovo avviso rispetto alla decorrenza originaria dei termini e alla concreta conoscenza/dispersione degli elementi probatori da parte del contribuente; la giurisprudenza di legittimità tende a non riconoscere un 'nuovo' termine derivante dalla rimozione dell'atto precedente.

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