Sentenza n. 11889/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’art. 1, co. 557, della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 557; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. n. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; e altresì: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della nota prot. n. 645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna; - della Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; - della Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; - della Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; - della Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; - della Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; - della Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; - della Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; - della Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; - della Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; - della Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; - della Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; - della Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli; - della nota prot. n. 722665 del 25/09/2019 della Regione Emilia-Romagna; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato gli atti generali e attuativi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, deducendo l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dei relativi atti applicativi. Sono stati invocati, tra gli altri, i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività, proporzionalità, ragionevolezza, capacità contributiva, neutralità dell’IVA, concorrenza e tutela della libertà di iniziativa economica, nonché la violazione della disciplina delle modifiche dei contratti pubblici. Sono stati inoltre dedotti vizi propri degli atti ministeriali, quali difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei dati contabili, inclusione di servizi accessori e beni a utilità pluriennale, mancata considerazione della composizione pubblico-privata dell’offerta regionale e violazione delle garanzie partecipative e di trasparenza. Quanto alla determinazione regionale, l’impresa ha contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficiente indicazione del metodo di calcolo, l’omessa ostensione della documentazione contabile e l’erronea quantificazione della quota di ripiano. È stato chiesto anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, ritenendo che essa avesse adottato atti rilevanti nell’iter del payback. Nel merito, ha respinto le censure contro gli atti statali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto non fondate le doglianze relative alla retroattività, al legittimo affidamento, alla certezza del diritto, alla proporzionalità, alla libertà di iniziativa economica e alla riserva di legge: il meccanismo era conoscibile dal 2015, mentre gli interventi successivi ne hanno reso operative le procedure senza innovare il presupposto sostanziale. Il payback è stato qualificato come contributo solidaristico, non come modifica dei contratti di gara, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non incide su quantità o prezzi delle forniture. È stata esclusa la violazione dell’art. 53 Cost., poiché il meccanismo è parametrato al fatturato aziendale al lordo dell’IVA, e quella della neutralità dell’IVA, in ragione della detraibilità prevista dall’art. 9 del d.l. n. 34/2023. Il TAR ha inoltre ritenuto ragionevole l’uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4% per il periodo 2015-2018; ha escluso che i servizi accessori possano essere inclusi nel fatturato dei dispositivi medici e ha ricondotto eventuali errori alla contabilizzazione degli enti sanitari o agli atti regionali applicativi. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative per gli atti generali, soggetti all’art. 13 l. n. 241/1990 e alle specifiche regole dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. Quanto alla determinazione della Regione Emilia-Romagna, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa: gli atti regionali sono meramente vincolati, ricognitivi e tecnico-contabili, non esprimono potere autoritativo e danno luogo a un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, devoluto al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il rilevamento dello sforamento, il concorso delle imprese fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle aziende obbligate.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
Attribuisce allo Stato la rilevazione e certificazione del superamento del tetto e alle Regioni attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento delle quote di ripiano.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
Ha fissato il tetto nazionale della spesa per dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato aziendale al lordo dell’IVA.
Esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale agli atti amministrativi generali, che restano disciplinati dalle norme speciali sulla loro formazione.
Consente alle aziende fornitrici di detrarre l’IVA dall’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di payback secondo le modalità del d.P.R. n. 633/1972.
Il TAR ha rilevato che la controversia sugli atti regionali non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare; gli interventi normativi successivi che ne rendono operative le procedure non introducono necessariamente una nuova imposizione sostanziale.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti pubblici, incidendo sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non sulla quantità della fornitura o sul prezzo contrattuale; non costituisce quindi, per ciò solo, una modifica dei contratti pubblici né altera l’esito delle gare.
- La rilevazione dello sforamento del tetto e la quantificazione della quota complessiva di ripiano sono competenze statali; le Regioni e le Province autonome, nell’attuazione del payback per gli anni 2015-2018, svolgono soltanto attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle aziende e calcolo della quota dovuta secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali.
- L’atto regionale che individua le aziende fornitrici e quantifica la quota individuale di payback, quando si limita a una ricognizione e somma di dati contabili secondo criteri predeterminati, non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma accertamento tecnico-contabile di un rapporto obbligatorio; le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le garanzie partecipative della l. n. 241/1990 non si applicano agli atti amministrativi generali soggetti all’art. 13 della medesima legge, salvo che la disciplina speciale preveda specifiche forme di partecipazione; per gli atti generali del payback rilevano le modalità procedurali stabilite dall’art. 9-ter d.l. n. 78/2015.
- Nel calcolo del payback, il fatturato rilevante riguarda il prezzo dei dispositivi medici e non i servizi accessori autonomamente qualificabili; l’eventuale inclusione di tali servizi o di beni a utilità pluriennale può rilevare sul piano della corretta contabilizzazione e degli atti regionali applicativi, ma non determina automaticamente l’illegittimità degli atti statali generali.
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