Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva imposto al Ministero la costituzione della carta elettronica del docente e l’accredito della somma riconosciuta
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito della somma riconosciuta, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 22 gennaio 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 30 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia ministeriale e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vicenza, attestato dalla certificazione del competente ufficio giudiziario, la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi la somma riconosciuta dalla sentenza, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di subdelega, quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente e da eseguire entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha adottato l’ordine di esecuzione del giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando rimaste ineseguite dalla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio il cui decorso costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente che il Ministero deve costituire in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento delle statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga all’amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
- La proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione richiede l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione puntuale della sentenza entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato ratione muneris nel dirigente dell’amministrazione competente per l’esecuzione, con facoltà di subdelega, e può essere attivato su istanza della parte interessata dopo la vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1434/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →