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Sentenza

Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ordinato al Ministero di accreditare l’importo spettante sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inesecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi una somma complessiva determinata dal giudice civile. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando essa contenga un obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente della ricorrente la somma stabilita dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere, previa istanza della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti anche da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione sia tenuta a conformarsi alle relative statuizioni.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Individua la finalità della carta docente sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato civile.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016

    Sono richiamati dal titolo ottemperando per le modalità di costituzione e utilizzazione della carta elettronica del docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente la fissazione di una penalità di mora, ma il TAR ha ritenuto di non applicarla allo stato, riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni contenute nel giudicato.
  • La proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, tra l’altro, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato ineseguito e della mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione alla vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato quando ritenga sufficiente la nomina del commissario ad acta, riservando la sua successiva applicazione in caso di persistente inadempimento o mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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