Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero di costituire e accreditare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e non impugnata, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica del docente e ad accreditarvi una determinata somma, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito la pronuncia. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare sul portafoglio carta docente della ricorrente la somma riconosciuta dalla sentenza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. È stato nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il TAR non ha riconosciuto, allo stato, l’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, ma ha lasciato salva la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La fissazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimessa alla valutazione del giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto non è stata disposta immediatamente, poiché il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta, riservando una diversa valutazione in caso di ulteriore mancata collaborazione dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando esse impongano alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa della prestazione oggetto della sentenza ottemperanda e dell’ordine impartito al Ministero di accreditare la somma sul portafoglio carta docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo quanto riportato nella sentenza ottemperanda, le modalità di costituzione e utilizzazione della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pronuncia imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostri l’adempimento dell’obbligo conformativo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l’automatica applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale misura può essere negata allo stato e rivalutata successivamente in relazione all’eventuale mancata collaborazione dell’amministrazione nell’esecuzione commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1434/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →