Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, concernente l’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2024. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 gennaio 2026. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno comunicato di avere attivato la carta elettronica del docente in favore della ricorrente il 18 febbraio 2026. La ricorrente ha confermato l’avvenuta attivazione, chiedendo la declaratoria conseguente e la condanna alle spese, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’attivazione della carta elettronica del docente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: pur essendo venuta meno la materia del contendere per l’adempimento amministrativo, il Ministero ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e deve quindi rimborsare le spese alla ricorrente. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della definizione amministrativa della controversia, mentre per la restante metà sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di adempimento intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.
- L’adempimento amministrativo sopravvenuto non esclude necessariamente la condanna alle spese dell’amministrazione, se l’esecuzione del giudicato è avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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