Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, concernente l’attivazione della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2024. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 gennaio 2026. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno comunicato di avere attivato la carta elettronica del docente in favore della ricorrente il 18 febbraio 2026. La ricorrente ha confermato l’avvenuta attivazione, chiedendo la declaratoria conseguente e la condanna alle spese, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’attivazione della carta elettronica del docente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: pur essendo venuta meno la materia del contendere per l’adempimento amministrativo, il Ministero ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e deve quindi rimborsare le spese alla ricorrente. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della definizione amministrativa della controversia, mentre per la restante metà sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di adempimento intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.
  • L’adempimento amministrativo sopravvenuto non esclude necessariamente la condanna alle spese dell’amministrazione, se l’esecuzione del giudicato è avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.