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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10286/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento dell'obbligo, per un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense, di iscriversi alla Gestione separata INPS e di versare la relativa contribuzione. Il Tribunale aveva escluso tale obbligo, ritenendo che l'iscrizione a un albo professionale e il versamento del contributo integrativo alla Cassa di categoria fossero sufficienti a sottrarre la professionista alla Gestione separata. La Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha invece affermato che il solo contributo integrativo non ha funzione previdenziale e non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; ha inoltre ritenuto tempestiva la pretesa contributiva, decorrendo la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla Gestione separata e sulla previdenza forense, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel considerare irrilevante il versamento del contributo integrativo ai fini dell'esenzione dall'iscrizione; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha censurato la decisione per avere respinto l'eccezione di prescrizione, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso prima della messa in mora dell'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento consolidato secondo cui il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa forense non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché quel contributo ha funzione solidaristica e non determina una posizione previdenziale in capo al professionista. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che la motivazione della sentenza d'appello era erronea nel far decorrere la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c. rilevando che, alla luce del differimento dei termini di versamento previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010 e dalla disciplina richiamata, il termine di prescrizione non era comunque maturato al momento della richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015. Il dispositivo di merito è stato quindi confermato perché conforme a diritto. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni e l'intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale; dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, il versamento del solo contributo integrativo alla cassa professionale non è sufficiente a escludere l'iscrizione, perché tale contributo ha funzione solidaristica e non attribuisce una autonoma posizione previdenziale.
  • L'esenzione dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo quando il professionista sia già coperto da un versamento contributivo che sia idoneo a costituire una corrispondente tutela previdenziale; il sistema categoriale e la Gestione separata possono coesistere in funzione complementare.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una dichiarazione di scienza e non il presupposto costitutivo del credito previdenziale.
  • Quando i termini di pagamento dei contributi sono differiti da un decreto legittimamente fondato sulla disciplina primaria, il differimento si riflette anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
  • In cassazione, se il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Corte può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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