Cassazione Civile, Ordinanza n. 10286/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento dell'obbligo, per un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense, di iscriversi alla Gestione separata INPS e di versare la relativa contribuzione. Il Tribunale aveva escluso tale obbligo, ritenendo che l'iscrizione a un albo professionale e il versamento del contributo integrativo alla Cassa di categoria fossero sufficienti a sottrarre la professionista alla Gestione separata. La Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha invece affermato che il solo contributo integrativo non ha funzione previdenziale e non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; ha inoltre ritenuto tempestiva la pretesa contributiva, decorrendo la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla Gestione separata e sulla previdenza forense, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel considerare irrilevante il versamento del contributo integrativo ai fini dell'esenzione dall'iscrizione; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha censurato la decisione per avere respinto l'eccezione di prescrizione, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso prima della messa in mora dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento consolidato secondo cui il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa forense non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché quel contributo ha funzione solidaristica e non determina una posizione previdenziale in capo al professionista. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che la motivazione della sentenza d'appello era erronea nel far decorrere la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c. rilevando che, alla luce del differimento dei termini di versamento previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010 e dalla disciplina richiamata, il termine di prescrizione non era comunque maturato al momento della richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015. Il dispositivo di merito è stato quindi confermato perché conforme a diritto. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni e l'intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale; dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata e ne delimita l'ambito applicativo ai lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale obbligatoria rilevante
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
richiamato in relazione al sistema previdenziale di categoria forense
d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
richiamato in relazione al sistema previdenziale dei professionisti
artt. 11 e 22 L. 20 settembre 1980, n. 576
richiamati per la disciplina della previdenza forense
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
la Corte esclude che tali disposizioni rendano il contributo integrativo idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
richiamato dalla ricorrente per la decorrenza della prescrizione
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali
art. 2, comma 30, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione e contribuzione
d.m. 24 novembre 1995
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina attuativa della contribuzione
art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato per i termini di versamento dei contributi
art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato nel quadro dei termini contributivi
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti conforme a diritto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per la disciplina transitoria applicabile ratione temporis
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
i termini di versamento dei contributi previdenziali sono agganciati a quelli delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con rilevanza anche delle eventuali proroghe
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce base normativa ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prorogano i termini di versamento
d.P.C.m. 10 giugno 2010
ha differito i termini di pagamento dei contributi relativi al 2009; la Corte assume il termine del 6 luglio 2010 come dies a quo della prescrizione
art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10 giugno 2010
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"
il termine differito si applica ai versamenti dovuti e da quel momento l'INPS può far valere il credito contributivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la deduzione di violazione di legge nei motivi di ricorso
non citato espressamente nel testo della decisione ma implicato dal richiamo all'onere della prova, senza una specifica ratio decisoria sul punto
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, il versamento del solo contributo integrativo alla cassa professionale non è sufficiente a escludere l'iscrizione, perché tale contributo ha funzione solidaristica e non attribuisce una autonoma posizione previdenziale.
- L'esenzione dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo quando il professionista sia già coperto da un versamento contributivo che sia idoneo a costituire una corrispondente tutela previdenziale; il sistema categoriale e la Gestione separata possono coesistere in funzione complementare.
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una dichiarazione di scienza e non il presupposto costitutivo del credito previdenziale.
- Quando i termini di pagamento dei contributi sono differiti da un decreto legittimamente fondato sulla disciplina primaria, il differimento si riflette anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- In cassazione, se il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Corte può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione.
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