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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03720/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La lite riguarda la domanda di rimborso dell'ICI per le annualità 2006-2011, versata su terreni che i contribuenti ritenevano agevolabili come terreni agricoli. Il Comune aveva negato il rimborso e la CTR aveva confermato il diniego, ritenendo non provata la conduzione diretta dei fondi, requisito necessario per il beneficio, pur a fronte della produzione di un certificato di iscrizione INPS nella gestione imprenditori agricoli. In cassazione i ricorrenti deducono cinque motivi: omesso esame di documenti decisivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c. per mancata considerazione di documenti aventi fede privilegiata; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. per la medesima ragione; nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle regole istruttorie applicabili alla P.A.; violazione di norme sulla documentazione già in possesso dell'amministrazione e sull'onere probatorio, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto valorizzare d'ufficio i documenti già detenuti e che non poteva pretendere prova ulteriore della conduzione del fondo.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene inammissibile il primo motivo perché la mancata valutazione di prove documentali va denunciata come errore processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non come vizio motivazionale ex n. 5. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché il principio di non contestazione non può essere invocato contro un ente che abbia comunque sempre contestato la spettanza dell'agevolazione; inoltre l'art. 115 e 116 c.p.c. non consentono di censurare la mera valutazione del materiale probatorio. Ritiene il terzo motivo inammissibile e comunque infondato perché, in tema di agevolazione ICI/IMU per terreni agricoli, l'iscrizione negli elenchi previdenziali prova la qualifica soggettiva, ma la conduzione effettiva del fondo deve essere provata autonomamente dal contribuente; nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di merito incensurabile, che la documentazione prodotta non dimostrava con certezza la conduzione diretta. Dichiara non fondate le censure sull'omessa pronuncia e sull'istruttoria della P.A., osservando che l'onere della prova del diritto al rimborso grava comunque sul contribuente e che, comunque, non risultava dimostrato che i documenti già in possesso del Comune fossero decisivi ai fini della destinazione agricola dei terreni. Nessuna pronuncia sulle spese per la tardiva costituzione del Comune; viene inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    Richiamato quale base del regime agevolativo ICI per i terreni agricoli, in relazione al quale i contribuenti chiedevano il rimborso.

  • art. 9 d.lgs. 504/1992

    L'agevolazione per i terreni agricoli è subordinata ai requisiti soggettivi e oggettivi del coltivatore diretto o imprenditore agricolo e alla conduzione effettiva del fondo.

  • art. 58 d.lgs. 446/1997

    L'iscrizione negli appositi elenchi rileva per dimostrare la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

  • art. 11 l. 9/1963

    Menzi onato come riferimento degli elenchi previdenziali idonei a provare la qualifica soggettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La mancata valutazione di una prova documentale non si denuncia come vizio motivazionale, ma come error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato per dedurre violazioni di legge e nullità processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono di sindacare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state poste a base della decisione prove non dedotte o si sia attribuita efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia probatoria privilegiata di alcuni documenti, ma senza esito utile in sede di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per inferenze presuntive sulla conduzione del fondo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 6, comma 4, l. 212/2000

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che l'amministrazione dovesse acquisire o considerare documenti già in suo possesso, ma la Corte ribadisce che ciò non incide sull'onere della prova del contribuente.

  • art. 18, n. 2, l. 241/1990

    Richiamato insieme alle altre norme sull'istruttoria amministrativa, senza alterare il principio che il rimborso deve essere provato dal contribuente.

  • art. 15, comma 1, l. 183/2011

    Menzi onato nel quinto motivo quale norma sulla documentazione amministrativa, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso e la memoria del Comune sono ritenuti inammissibili per tardiva costituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni ICI/IMU per terreni agricoli, la qualifica soggettiva del possessore come coltivatore diretto o imprenditore agricolo non basta: il contribuente deve provare autonomamente anche la conduzione effettiva del fondo per il quale chiede il beneficio.
  • L'onere della prova del diritto al rimborso tributario grava sul contribuente; eventuali carenze istruttorie dell'amministrazione non sono di per sé sufficienti a fondare il rimborso se non è provato il presupposto sostanziale del beneficio.
  • La mancata valutazione di documenti da parte del giudice di merito non può essere denunciata come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma, se del caso, come errore processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia utilizzato prove acquisite fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, non già quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera, ma non può essere invocato per trasformare la generica difesa dell'ente impositore in un'ammissione dei fatti costitutivi del diritto del contribuente quando l'Ufficio abbia comunque contestato la spettanza del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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