Cassazione Civile, Ordinanza n. 30056/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso delle maggiori imposte dirette (IRPEF e addizionali regionale e comunale) trattenute dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sugli assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente erogati negli anni 2008-2011 a una ex dipendente di banca impiegata nel servizio di riscossione dei tributi. La contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare del regime di tassazione separata e, in aggiunta, dell’agevolazione del dimezzamento dell’aliquota prevista per alcune indennità. L’Amministrazione aveva invece negato il rimborso. In primo grado il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto era stato accolto; in appello l’Ufficio era soccombente. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) tardività del ricorso originario, perché la nota del 1 aprile 2014 costituiva diniego espresso del rimborso e non silenzio-rifiuto; 2) erronea applicazione della disciplina fiscale, perché il fondo di solidarietà disciplinato dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, relativo al personale addetto alla riscossione tributi, non richiama l’art. 59, comma 3, L. n. 449/1997 e dunque non consente la tassazione separata; 3) conseguente inapplicabilità dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 19, comma 4-bis, TUIR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nota del 1 aprile 2014 era una risposta a una richiesta di informazioni/accesso e non un diniego espresso di rimborso; comunque, anche volendo qualificarla come diniego, la mancata indicazione dei termini e dell’autorità di ricorso rendeva scusabile l’errore del contribuente e giustificava la rimessione in termini. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, L. n. 449/1997 riguarda soltanto il diverso fondo di solidarietà del personale del settore credito disciplinato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e non si estende al fondo per il personale addetto alla riscossione tributi istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine di 60 giorni decorre dal diniego espresso impugnabile; la questione della tempestività va valutata in rapporto alla natura dell'atto ricevuto dal contribuente
art. 19, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il diniego del rimborso è atto tributario impugnabile e deve indicare termine, giudice competente e forme del ricorso
art. 7, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e contenere le indicazioni essenziali per la tutela del destinatario
art. 2, comma 28, L. 23 dicembre 1996, n. 662
prevede l'istituzione di fondi di solidarietà presso l'INPS per il sostegno del reddito e la riqualificazione professionale in determinati settori
art. 59, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449
consente, per gli accordi collettivi stipulati entro il termine previsto, l'applicazione del regime fiscale agevolato della tassazione separata alle indennità previste per gli esodi
art. 26, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448
norma di interpretazione autentica richiamata dall'Ufficio per la disciplina dell'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997
art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375
regolamento del fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi, non richiamante la disciplina transitoria dell'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997
regolamento del fondo di solidarietà per il personale dipendente delle imprese di credito, che richiama la disciplina transitoria dell'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la domanda di applicazione dell'aliquota ridotta è assorbita dall'esclusione del regime di tassazione separata
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base del regime di tassazione separata per le indennità agevolate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi denunciabili nei motivi di ricorso per cassazione
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
fondano la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La comunicazione dell'Amministrazione su una richiesta di informazioni o accesso al procedimento non equivale automaticamente a diniego espresso del rimborso, se non contiene un collegamento diretto e univoco con l'istanza di rimborso e non manifesta chiaramente la volontà di respingerla.
- Anche quando un atto dell'Amministrazione sia qualificabile come diniego espresso, la mancata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale competente può rendere scusabile l'errore del contribuente e giustificare la rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva.
- Il regime di tassazione separata previsto per le indennità di esodo o analoghe prestazioni agevolate opera solo nei casi e nei limiti espressamente contemplati dalla disciplina speciale e non può essere esteso in via analogica a fondi o categorie di lavoratori diversi da quelli considerati dalla norma transitoria.
- Per stabilire l'applicabilità di un'agevolazione fiscale collegata a un fondo di solidarietà occorre verificare la specifica base normativa del fondo, il richiamo o meno alla disciplina transitoria e il settore professionale di appartenenza dei beneficiari.
- Quando il giudice di legittimità accerta che la fattispecie concreta ricade in una disciplina speciale diversa da quella invocata dal contribuente, la domanda di rimborso va rigettata senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
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