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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30056/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso delle maggiori imposte dirette (IRPEF e addizionali regionale e comunale) trattenute dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sugli assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente erogati negli anni 2008-2011 a una ex dipendente di banca impiegata nel servizio di riscossione dei tributi. La contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare del regime di tassazione separata e, in aggiunta, dell’agevolazione del dimezzamento dell’aliquota prevista per alcune indennità. L’Amministrazione aveva invece negato il rimborso. In primo grado il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto era stato accolto; in appello l’Ufficio era soccombente. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) tardività del ricorso originario, perché la nota del 1 aprile 2014 costituiva diniego espresso del rimborso e non silenzio-rifiuto; 2) erronea applicazione della disciplina fiscale, perché il fondo di solidarietà disciplinato dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, relativo al personale addetto alla riscossione tributi, non richiama l’art. 59, comma 3, L. n. 449/1997 e dunque non consente la tassazione separata; 3) conseguente inapplicabilità dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 19, comma 4-bis, TUIR.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nota del 1 aprile 2014 era una risposta a una richiesta di informazioni/accesso e non un diniego espresso di rimborso; comunque, anche volendo qualificarla come diniego, la mancata indicazione dei termini e dell’autorità di ricorso rendeva scusabile l’errore del contribuente e giustificava la rimessione in termini. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, L. n. 449/1997 riguarda soltanto il diverso fondo di solidarietà del personale del settore credito disciplinato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e non si estende al fondo per il personale addetto alla riscossione tributi istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La comunicazione dell'Amministrazione su una richiesta di informazioni o accesso al procedimento non equivale automaticamente a diniego espresso del rimborso, se non contiene un collegamento diretto e univoco con l'istanza di rimborso e non manifesta chiaramente la volontà di respingerla.
  • Anche quando un atto dell'Amministrazione sia qualificabile come diniego espresso, la mancata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale competente può rendere scusabile l'errore del contribuente e giustificare la rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva.
  • Il regime di tassazione separata previsto per le indennità di esodo o analoghe prestazioni agevolate opera solo nei casi e nei limiti espressamente contemplati dalla disciplina speciale e non può essere esteso in via analogica a fondi o categorie di lavoratori diversi da quelli considerati dalla norma transitoria.
  • Per stabilire l'applicabilità di un'agevolazione fiscale collegata a un fondo di solidarietà occorre verificare la specifica base normativa del fondo, il richiamo o meno alla disciplina transitoria e il settore professionale di appartenenza dei beneficiari.
  • Quando il giudice di legittimità accerta che la fattispecie concreta ricade in una disciplina speciale diversa da quella invocata dal contribuente, la domanda di rimborso va rigettata senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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