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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16531/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, ricostruendo per l'anno 2010 ricavi e imponibili non dichiarati per prestazioni professionali di tenuta contabilità, consulenza fiscale e del lavoro e rappresentanza in giudizi tributari, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. L'avviso era stato notificato agli ex soci e a uno di essi anche quale ex liquidatore; poi erano stati notificati ai soci ulteriori atti personali per redditi da partecipazione asseritamente derivanti da utili extracontabili distribuiti da società a ristretta base sociale. Dopo un primo annullamento in CTP e un primo rigetto degli appelli dell'Ufficio in CTR, questa Corte aveva cassato con rinvio per violazione dei principi sul subentro dei soci nella società estinta e sulla prova di resistenza in relazione al contraddittorio endoprocedimentale. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria regionale aveva però nuovamente respinto l'appello, ritenendo inesistente l'avviso societario perché notificato a società già estinta e conseguentemente insussistenti le responsabilità dei soci e del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 627 c.p.c., 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, per non essersi il giudice di rinvio conformato al principio di diritto già enunciato e per avere rimesso in discussione presupposti coperti da giudicato interno implicito; 2) violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la responsabilità del liquidatore e dei soci fosse stata correttamente dedotta e motivata negli atti impositivi. Nella memoria i controricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per le controversie relative ai loro avvisi personali IRPEF, avendo definito agevolmente tali liti e pagato integralmente quanto dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alle controversie sugli avvisi personali IRPEF dei singoli ex soci, per intervenuta definizione agevolata ex l. 197/2022. Quanto alla controversia relativa all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta, ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame della sola controversia non definita, conformandosi ai principi già enunciati nell'ordinanza rescindente. Le spese delle controversie definite agevolmente restano a carico di chi le ha anticipate; la liquidazione delle restanti spese è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    L'estinzione della società determina successione dei soci nei rapporti debitori insoddisfatti della società cancellata; il giudice del rinvio non può negare in radice la legittimazione dei soci sulla base dell'asserita inesistenza dell'avviso notificato alla società estinta.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma disciplina la responsabilità del liquidatore e, nei limiti previsti, dei soci per i debiti tributari della società estinta; il suo esame presuppone il rispetto dei principi già fissati nel giudizio di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle sue premesse logico-giuridiche, senza poter riaprire questioni coperte da giudicato interno implicito.

  • art. 627 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni già definite dalla pronuncia rescindente e poste a base della cassazione.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    In tema di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e il pregiudizio subito, mediante la cd. prova di resistenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare la prova di resistenza grava sul contribuente che deduca la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare correttamente la prova della prova di resistenza senza introdurre presunzioni o apprezzamenti incoerenti con il materiale istruttorio.

  • art. 1, commi 188, 193 e 195, L. n. 197 del 2022

    La definizione agevolata delle liti tributarie estingue il giudizio per le controversie che rientrano nella disciplina e per le quali sia stato effettuato il pagamento integrale, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 5, comma 5, L. n. 130 del 2022

    Per le controversie definite in via agevolata le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi non solo alla regula iuris enunciata dalla Cassazione, ma anche ai presupposti di fatto e alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente; non può quindi riesaminare questioni che costituiscano il necessario presupposto della cassazione e siano coperte da giudicato interno implicito.
  • In caso di estinzione di società di capitali, gli ex soci succedono nei rapporti debitori non definiti al momento della liquidazione nei limiti dell'art. 2495 c.c.; l'Amministrazione finanziaria può far valere tali pretese mediante avvisi intestati alla società e notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente, dopo la cancellazione.
  • La responsabilità dei soci e del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 va valutata alla luce dell'accertamento del debito tributario della società e dei presupposti specifici di legge, senza escluderla in via generale per la sola cancellazione della società o per l'asserita inesistenza dell'atto notificato.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega e dimostra in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e che esse avrebbero potuto portare a un esito diverso; la mera deduzione astratta non è sufficiente.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie, se perfezionata con il pagamento integrale e in assenza di diniego nei termini, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per le relative liti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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