Cassazione Civile, Ordinanza n. 31324/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione DOCFA relativa a più aerogeneratori, determinandone la rendita tramite stima diretta e includendo nel calcolo anche la torre eolica. I contribuenti hanno contestato: la legittimità della riemissione degli atti dopo una precedente definizione in sede di mediazione/autotutela; l'inclusione della torre eolica nella rendita; l'inclusione di costi di consulenza tecnica, sviluppo progetto, oneri finanziari e profitto del promotore; l'erroneità dei criteri di calcolo; il diverso trattamento rispetto ad altri impianti analoghi; e il riparto dell'onere della prova. Il ricorso per cassazione è stato affidato a sette motivi: il primo sulla pretesa preclusione alla nuova emissione degli accertamenti dopo la mediazione; il secondo sulla violazione della disciplina catastale per l'inclusione della torre eolica; i restanti motivi su vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di stima, prova e quantificazione della rendita.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che, quando nella procedura di mediazione tributaria l'amministrazione non conclude un accordo transattivo ma adotta un autonomo annullamento in autotutela, non si consuma il potere provvedimentale e l'Agenzia può emettere nuovi avvisi di accertamento sulle stesse dichiarazioni DOCFA. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica non va computata perché rientra tra gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo esclusi dalla stima diretta dall'art. 1, comma 21, della L. 208/2015. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto sul trattamento catastale della torre eolica e sulle conseguenze del relativo calcolo della rendita.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
come modificato dal D.L. 24/03/2017 n. 50
La Corte distingue tra accordo transattivo raggiunto in mediazione e autonoma determinazione dell'amministrazione in autotutela: solo nel primo caso il successivo esercizio del potere su medesime questioni è precluso.
art. 2-quater D.L. n. 564/1994
Richiamato per il tema dell'autotutela; nel caso concreto la Corte ammette la riemissione degli avvisi se non vi è stata una definizione transattiva del rapporto.
È richiamato come fondamento dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento; la Corte ne esclude la violazione quando l'amministrazione corregge il proprio errore e riemette legittimamente gli atti.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
Per la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica non va computata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge sul primo, secondo, quinto, sesto e settimo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale; tali motivi vengono assorbiti dall'accoglimento del secondo.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla congruità della rendita; la Corte non affronta nel merito il motivo, perché assorbito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la censura resta assorbita.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 244
Richiamato dai ricorrenti come base del criterio catastale applicato; la Corte non si sofferma autonomamente su tale previsione, perché la questione viene risolta sulla disciplina di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
Massime di principio
- In tema di mediazione tributaria, la preclusione alla rinnovazione dell'accertamento opera solo quando il procedimento si sia concluso con un accordo transattivo tra contribuente e amministrazione; se invece l'atto precedente è stato rimosso con autonoma autotutela, l'ente impositore può emettere nuovi avvisi sulle stesse dichiarazioni o sul medesimo rapporto.
- La correzione in autotutela di un errore dell'amministrazione e la successiva riemissione di un atto legittimo non violano, di per sé, i principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente.
- Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica non deve essere computata se integra un impianto funzionale allo specifico processo produttivo escluso dalla stima diretta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
- Nel giudizio di legittimità, quando il decisum di merito dipende da un errore di interpretazione della norma catastale e non da un diverso accertamento fattuale, la Corte può correggere la statuizione in diritto senza rinviare per nuovi accertamenti di fatto.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché risolutivo della questione controversa, le ulteriori censure che investono il medesimo nucleo decisorio possono restare assorbite.
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