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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di divisione avente ad oggetto alcuni immobili siti nel territorio del Comune di Genuri. In primo grado una delle originarie attrici aveva chiesto la divisione dei beni; dopo il suo decesso era subentrata l'erede che, rimasta soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione. La sentenza di primo grado aveva ritenuto improponibile la domanda di divisione per difetto di prova della legittimazione attiva e della proprietà dei beni in capo al dante causa, e aveva invece accolto la domanda di usucapione di parte dei cespiti proposta in intervento da altri soggetti, affermando che tale domanda non era stata specificamente contestata. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 267, 268 e 105 c.p.c., sostenendo che l'intervento dei terzi fosse tardivo e che quindi il giudice non avrebbe dovuto esaminare le istanze istruttorie in esso contenute; 2) violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., lamentando che il Tribunale non aveva concesso i termini per le memorie istruttorie, nonostante la richiesta delle parti, con conseguente impossibilità di replicare alle allegazioni degli intervenienti; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli intervenienti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e per mancata dimostrazione della previa richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il volontario interveniente può proporre domande nuove ed autonome sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando che le preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie gli si applicano al momento dell'intervento. Ha quindi escluso che la decisione di merito fosse viziata sotto i profili denunciati e ha confermato il rigetto della domanda di divisione e l'accoglimento dell'usucapione di parte dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello, ritenendo inammissibili le censure relative alla mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e alla pretesa non contestazione della domanda di usucapione, nonché infondato il motivo sull'asserita tardività dell'intervento. Ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    L'intervento volontario non è precluso per la proposizione di domande autonome; il tema centrale riguarda però le conseguenze processuali dell'intervento sulle preclusioni già maturate.

  • art. 267 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non ritenuto decisivo per escludere la proponibilità della domanda dell'interveniente.

  • art. 268 c.p.c.

    La preclusione ivi prevista non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente; questi può proporre domande nuove e autonome fino alla precisazione delle conclusioni, dovendo però accettare lo stato del processo quanto alle preclusioni istruttorie già maturate.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    I termini per le memorie istruttorie rilevano ai fini della cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum; la doglianza è inammissibile se non si specifica e dimostra che tali termini erano stati richiesti e non concessi.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione può rilevare solo rispetto a fatti già ritualmente dedotti e nel perimetro processuale correttamente formato; nel caso concreto la censura è stata reputata inammissibile per mancanza di specificità e per difetto di dimostrazione del presupposto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il volontario interveniente può proporre domande nuove e autonome nel processo sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la preclusione dell'art. 268 c.p.c. non limita l'attività assertiva, ma solo la possibilità di incidere sulle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.
  • La contestazione dei fatti allegati dalla controparte rileva solo dopo che il thema decidendum e il thema probandum siano stati correttamente cristallizzati, anche mediante l'eventuale concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; in mancanza di specifica deduzione e prova della richiesta e del mancato conferimento di tali termini, la censura è inammissibile.
  • Chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare in modo specifico il momento processuale e il contenuto delle allegazioni rimaste prive di contestazione; una doglianza generica non è sufficiente a fondare la cassazione della decisione di merito.
  • La domanda di usucapione può essere accolta se i fatti costitutivi del possesso utile risultano non specificamente contestati dalle parti interessate; tuttavia il giudice deve fondare tale rilievo sul corretto sviluppo delle difese nel processo e non su una lettura anticipata o isolata delle sole produzioni documentali.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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