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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

I ricorrenti avevano acquistato da una società immobili destinati a civile abitazione. In un procedimento penale relativo a amministratori e funzionari comunali, il piano di lottizzazione approvato dall’ente era stato ritenuto illegittimo e abusivo; gli immobili erano stati sequestrati e poi confiscati, con sentenza penale confermata in sede di impugnazione e di legittimità, e successivamente la confisca era stata revocata dal giudice dell’esecuzione. Gli acquirenti agivano contro il Comune chiedendo il risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la confisca, e in subordine il rimborso delle somme versate a titolo di arricchimento senza causa. I motivi di ricorso investivano: la nullità della sentenza d’appello per la partecipazione di un giudice ausiliario; la mancata conformazione ai principi CEDU e all’art. 7 CEDU, con tesi del danno e dell’indennizzo dovuti automaticamente per la temporanea indisponibilità dei beni; la violazione delle regole sul danno risarcibile e sulla prova, anche per presunzioni e in via equitativa; l’omessa pronuncia sulla richiesta di equo indennizzo ex art. 44 d.P.R. 380/2001; la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 e della successiva giurisprudenza di legittimità, la partecipazione del giudice ausiliario al collegio d’appello non determinava nullità nel periodo considerato. Ha respinto anche i motivi fondati sulla CEDU, chiarendo che il precedente europeo richiamato non era automaticamente sovrapponibile e che, una volta restituiti i beni, occorreva comunque la prova di ulteriori danni risarcibili. Ha escluso il danno in re ipsa e ha confermato che la prova del danno può essere anche presuntiva, ma nel caso concreto i ricorrenti non avevano allegato elementi sufficienti né per il pregiudizio patrimoniale né per quello non patrimoniale. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’indennizzo ex art. 44 d.P.R. 380/2001 perché nuova questione non trattata nei gradi di merito. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la soccombenza reciproca non si configura per il solo accoglimento parziale di un unico capo di domanda; tuttavia, nel caso concreto, la decisione finale è stata comunque di rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione per mancata partecipazione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce che il danno risarcibile richiede la prova di conseguenze dannose e non coincide con la mera lesione del diritto.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone l’accertata esistenza del danno e l’oggettiva impossibilità di provarne l’esatto ammontare.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale deve essere allegato e dimostrato nelle sue conseguenze pregiudizievoli; non è configurabile come danno in re ipsa.

  • art. 7 CEDU

    La Corte esclude che il precedente europeo invocato imponga automaticamente un risarcimento/indennizzo senza prova, poiché la fattispecie considerata in sede europea non era sovrapponibile a quella decisa.

  • art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001

    La questione relativa a un equo indennizzo ex art. 44 è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non accoglie la censura, pur rilevando in astratto l’erroneità del ragionamento di merito sulla soccombenza reciproca.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una corretta individuazione della soccombenza reciproca; nel caso concreto, la domanda degli attori era stata integralmente respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 106 Cost.

    La sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 è richiamata per il profilo dell’istituzione e disciplina dei giudici onorari ausiliari.

Massime di principio

  • Il danno risarcibile non si identifica con la mera lesione del diritto: occorre allegare e provare, anche per presunzioni, specifiche conseguenze patrimoniali o non patrimoniali derivanti dall’illecito.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio; è invece utilizzabile solo quando il danno esiste ma non ne è dimostrabile con precisione l’ammontare.
  • In materia di lesioni derivanti da provvedimenti ablatori poi rimossi o revocati, la restituzione del bene può già eliminare le conseguenze principali dell’illecito; ulteriori danni sono risarcibili solo se specificamente provati.
  • Il precedente della Corte EDU non è automaticamente applicabile in ogni controversia analoga: occorre verificare la concreta sovrapponibilità della fattispecie e l’effettiva incidenza causale della misura contestata sui pregiudizi dedotti.
  • La soccombenza reciproca ai fini delle spese processuali non deriva dal semplice accoglimento parziale di una domanda unica quanto al solo an debeatur; serve una pluralità di domande contrapposte o un parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto, se non risulta allegata e documentata la loro tempestiva deduzione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeNullità

Testo integrale

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