Cassazione Civile, Ordinanza n. 31280/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una proprietaria di un appartamento contro i proprietari e l’utilizzatrice di alcuni locali adibiti ad attività di bar/ristorante, siti in un immobile limitrofo. La parte attrice lamentava immissioni rumorose asseritamente superiori alla normale tollerabilità provenienti da quei locali e chiedeva sia la cessazione delle immissioni sia l’esecuzione delle opere necessarie per eliminarne le cause. Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica, accoglieva la domanda, ordinando la cessazione delle immissioni e dell’attività del bar sino all’esecuzione delle opere di insonorizzazione indicate dal CTU, oltre al risarcimento del danno nei confronti della sola società utilizzatrice. La Corte d’appello confermava. La proprietaria di una delle porzioni dei locali proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla proprietà, sull’obbligo di manutenzione del locatore e sull’astreinte, per avere i giudici di merito posto unitariamente a carico di tutte le convenute l’esecuzione delle opere, senza distinguere le rispettive porzioni e responsabilità; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché sarebbe stata pronunciata una condanna solidale non domandata; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme su onere della prova, manutenzione e responsabilità da cose in custodia, sostenendo che dalla CTU non risultavano immissioni provenienti dalla cucina di sua proprietà; 4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso la società utilizzatrice, fondata sul contratto di locazione; 5) violazione delle norme processuali e dell’art. 844 c.c., per asserite carenze della CTU non valutate dalla Corte d’appello. La società di leasing proprietaria dell’altra porzione dei locali proponeva ricorso incidentale, deducendo la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado, eseguita presso un indirizzo non corrispondente alla sede sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto: inammissibile la doglianza di omesso esame del fatto per la presenza di doppia conforme e perché il vizio riguardava non un fatto storico ma le risultanze della CTU; infondate le censure sulla pretesa condanna solidale, chiarendo che i giudici di merito avevano invece distinto gli interventi da eseguire nei locali e attribuito il risarcimento del danno solo al gestore dell’attività rumorosa; infondata la doglianza di omessa pronuncia sulla manleva, perché la Corte d’appello aveva comunque considerato la posizione interna tra proprietaria e società utilizzatrice, rilevando l’adesione di quest’ultima all’impugnazione comune; infondata la critica alla CTU, poiché il consulente aveva risposto alle osservazioni dei consulenti di parte e la parte non aveva dimostrato tempestive contestazioni nei termini processuali previsti. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sul raggiungimento dello scopo della notificazione e sulla ricezione dell’atto da parte di soggetto addetto alla ricezione con timbro societario, circostanze assistite da fede privilegiata in assenza di querela di falso.
Norme richiamate
Indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda in primo grado.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione delle opere in relazione al diritto di proprietà.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa imputazione degli obblighi manutentivi sulle porzioni immobiliari.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi connessi alla conservazione del bene locato.
Richiamato dalla ricorrente per escludere una responsabilità solidale non espressamente richiesta.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna unitaria dei convenuti.
Richiamato in relazione alla misura coercitiva collegata all’ordine di esecuzione delle opere.
Invocato per asserita ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso entrambe le doglianze.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ne restringe l’ambito ai fatti storici, escludendo che vi rientrino le risultanze della consulenza tecnica.
Richiamato sia come norma sull’onere della prova sia per qualificare il fatto principale ai fini del vizio di omesso esame.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alle immissioni e alle risultanze istruttorie.
Norma sostanziale richiamata sulla disciplina delle immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità.
Richiamato in relazione alla domanda di riduzione in pristino / esecuzione delle opere.
Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul trattamento delle risultanze della CTU.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio.
Invocato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove e della consulenza.
Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio.
Le contestazioni alla CTU sono eccezioni soggette a preclusione e vanno dedotte nella prima difesa successiva al deposito.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla notificazione alle persone giuridiche.
Richiamato per dedurre la nullità della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non riguarda questioni giuridiche, singoli punti della sentenza, né le mere risultanze della consulenza tecnica o gli elementi istruttori isolatamente considerati.
- Quando il giudizio di merito è definito con doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto non è proponibile nei limiti in cui si risolva nella contestazione del medesimo accertamento compiuto in entrambi i gradi di merito.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia preso posizione sui rilievi dei consulenti di parte, assolve l’onere motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza necessità di confutare puntualmente ogni argomentazione difensiva incompatibile con la CTU.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio devono essere dedotte tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito dell’elaborato, altrimenti sono soggette a preclusione.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente deciso sul punto, anche solo implicitamente, ricostruendo il rapporto interno tra le parti e la loro condotta processuale.
- La notificazione a persona giuridica che sia stata comunque ricevuta da soggetto addetto alla ricezione e risulti attestata con timbro e sottoscrizione idonei raggiunge il suo scopo informativo; la contestazione dell’efficacia di tali attestazioni richiede, ove si controverta su atti coperti da fede privilegiata, gli strumenti processuali appropriati.
- In materia di immissioni, l’ordine di cessazione e quello di esecuzione delle opere possono essere calibrati distinguendo tra profili strutturali dell’immobile e profili gestionali dell’attività rumorosa, attribuendo il risarcimento del danno al solo soggetto che gestisce la fonte delle immissioni ove ne ricorrano i presupposti.
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