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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria ha agito per ottenere l’accertamento della inesistenza, in capo alla controparte, di diritti reali sulla parte apicale di una particella di terreno e per far cessare turbative e molestie sul proprio diritto di proprietà. Il convenuto ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione ventennale su una porzione del bene, deducendo di aver posseduto il terreno in forza di una convenzione di permuta del 1970 e chiamando in garanzia altri soggetti, poi costituitisi come eredi o aventi causa del precedente dante causa. Il Tribunale ha rigettato l’usucapione e accolto la domanda principale, condannando alla restituzione del bene, al risarcimento del danno e alle spese. In appello la decisione è stata riformata solo sul capo risarcitorio: la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di azione negatoria, che la domanda di garanzia fosse ingiustificata, che il convenuto non avesse provato il possesso ultraventennale utile all’usucapione, e ha escluso il risarcimento del danno perché non provato, pur confermando la tutela reale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errata qualificazione della domanda come negatoria e falsa applicazione delle regole su rivendicazione/usucapione e onere della prova; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento delle prove documentali e testimoniali; 3) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e impossibilità di coglierne la ratio decidendi; 4) violazione delle regole sulle spese, per mancata nuova regolazione delle spese di primo grado e mancata compensazione di quelle del grado di appello. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo il primo in parte inammissibile e comunque infondato, il secondo inammissibile, il terzo infondato e il quarto infondato, confermando la decisione d’appello e condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Cassazione ha ritenuto che la qualificazione della domanda come negatoria non incideva sull’esito concreto, che la prova dell’usucapione non era stata fornita perché la scrittura privata richiamata non attestava il possesso e le prove testimoniali erano generiche o contraddette, che non vi era alcun vizio di motivazione apparente o incomprensibile, e che la Corte d’appello aveva correttamente rideterminato le spese del primo grado e non era tenuta a compensare quelle di appello. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda andasse qualificata come rivendicazione; la Corte osserva che, comunque, la diversa qualificazione non incideva in concreto sull’esito della lite.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’azione attorea fosse negatoria; la Corte conferma che, in sostanza, la domanda era stata trattata come negatoria e che ciò non comportava conseguenze decisive nel caso concreto.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per la domanda di usucapione; la Corte ribadisce che chi invoca l’usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso utile, compreso il decorso ventennale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che l’onere di dimostrare il possesso utile all’usucapione grava su chi la allega.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio e non deduce un vero uso di prove inesistenti o non introdotte nel processo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità della sentenza è respinta perché la motivazione d’appello supera il minimo costituzionale e consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per valutare i motivi di violazione di legge relativi a qualificazione della domanda, prove e spese; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le censure di nullità processuale e motivazione apparente; la Corte ne esclude la ricorrenza nei motivi dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nei passaggi sulla sindacabilità del travisamento della prova e dei fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti rigorosi del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il governo delle spese; la Corte afferma che il giudice d’appello aveva correttamente regolato ex novo le spese e non era obbligato a compensarle.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale possibile fondamento della revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • Chi domanda l’usucapione deve provare tutti i presupposti del possesso ad usucapionem; l’animus può essere desunto dal corpus solo se l’attività materiale sia specificamente e univocamente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà per il tempo utile.
  • La prova dell’usucapione non può fondarsi su elementi generici, su documenti che non attestino il possesso o su testimonianze inattendibili, contraddette o prive dell’indicazione della durata e dell’esclusività della signoria di fatto.
  • In cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte o inesistenti, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove acquisite.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un percorso logico riconoscibile; non sussiste se la decisione espone, in modo coerente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base del rigetto o dell’accoglimento delle domande.
  • La qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio denunciato e, comunque, non è decisiva quando la diversa qualificazione non incida concretamente sul riparto degli oneri o sull’esito della controversia.
  • In tema di spese, il giudice di secondo grado, ove riformi anche solo parzialmente la sentenza, può nuovamente regolare le spese di primo grado; la compensazione delle spese del grado di appello resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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