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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente banca)

La controversia

Una società, in qualità di correntista, e il garante di quest'ultima agivano contro l'istituto di credito deducendo, in relazione a un conto corrente affidato, a un mutuo fondiario e a un'apertura di credito con garanzia ipotecaria, l'applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici e di commissioni di massimo scoperto non pattuite; chiedevano il ricalcolo dei rapporti, la ripetizione degli importi indebitamente addebitati e il risarcimento dei danni. In appello, a seguito dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della banca e del subentro della società cessionaria per i rapporti di conto corrente, la Corte territoriale dichiarava l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine ex art. 305 c.p.c. decorresse dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo desunta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di sottoposizione della banca a LCA. I ricorrenti denunciavano la violazione dell'art. 305 c.p.c., sostenendo che il termine per la riassunzione decorresse non dall'evento interruttivo in sé, ma dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione del processo, da individuarsi nella lettura in udienza dell'ordinanza che la disponeva; perciò la riassunzione era tempestiva e non doveva essere dichiarata l'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello, perché il termine perentorio di riassunzione non decorre dalla mera conoscenza legale dell'evento interruttivo, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo portata a conoscenza della parte. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di interruzione conseguente all'apertura di procedura concorsuale, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi al principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    termine per la riassunzione del processo

    Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti, non dalla mera conoscenza dell'evento interruttivo.

  • art. 303 c.p.c.

    La riassunzione deve avvenire entro il termine perentorio decorrente dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione.

  • art. 43, comma 3, l.f.

    automatica interruzione del processo

    L'apertura della procedura concorsuale determina l'automatica interruzione del processo relativo a rapporti patrimoniali.

  • artt. 52 e 93 l.f.

    ipotesi di improcedibilità

    Richiamate come eccezioni rispetto alla regola della riassunzione nei processi interrotti per procedura concorsuale.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    Se l'ordinanza di interruzione è pronunciata in udienza, essa è già conosciuta dalle parti e da quel momento può decorrere il termine di riassunzione.

  • art. 80, comma 1, T.U.B.

    Richiamato per la sottoposizione della banca alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 99/2017

    Richiamato nel provvedimento di sottoposizione dell'istituto di credito alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel caso di interruzione del processo per apertura di una procedura concorsuale, l'interruzione opera automaticamente, ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte interessata.
  • La mera conoscenza legale dell'evento che ha determinato l'interruzione non è sufficiente a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c., se il giudice non ha ancora dichiarato l'interruzione del processo.
  • Quando l'ordinanza di interruzione è pronunciata in udienza, la dichiarazione è già conosciuta e da quel momento può iniziare a decorrere il termine per la riassunzione.
  • La declaratoria di estinzione è illegittima se il giudice di merito fa decorrere il termine per riassumere da un evento interruttivo non ancora accompagnato dalla dichiarazione giudiziale di interruzione.
  • In presenza di procedura concorsuale incidente su rapporti patrimoniali, la corretta scansione tra interruzione automatica e decorrenza del termine per la riassunzione richiede di distinguere nettamente tra evento interruttivo e provvedimento del giudice che lo prende formalmente in carico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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