Cassazione Civile, Ordinanza n. 31268/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le impugnazioni proposte avverso un lodo non definitivo e un lodo definitivo. La procedura ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di doglianza contro tale sentenza. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere raggiunto con la controparte una transazione a tacitazione definitiva di reciproche pretese anche in ordine a quanto dedotto, eccepito e rilevato nel giudizio. La controparte ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi valutato esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia e della relativa accettazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., escludendo ogni statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale riferita ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso e accettazione della controparte
quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato
la disposizione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; essa è riferita ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
conclusioni scritte del Pubblico Ministero
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, ma la decisione è stata poi definita dalla rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31280/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31288/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →