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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31268/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le impugnazioni proposte avverso un lodo non definitivo e un lodo definitivo. La procedura ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di doglianza contro tale sentenza. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere raggiunto con la controparte una transazione a tacitazione definitiva di reciproche pretese anche in ordine a quanto dedotto, eccepito e rilevato nel giudizio. La controparte ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi valutato esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia e della relativa accettazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., escludendo ogni statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale riferita ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    rinuncia al ricorso e accettazione della controparte

    quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    raddoppio del contributo unificato

    la disposizione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; essa è riferita ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 378 c.p.c.

    conclusioni scritte del Pubblico Ministero

    il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, ma la decisione è stata poi definita dalla rinuncia accettata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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