Cassazione Civile, Ordinanza n. 18353/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avanti al giudice tributario un atto irrogativo di sanzioni relativo agli anni 2005-2009, fondato su indagini della Guardia di Finanza avviate sulla base di informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale dall'amministrazione fiscale francese. Al contribuente era stata mostrata una scheda cliente riferita alla banca HSBC di Ginevra, con indicazione di tre profili cliente. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo utilizzabile la scheda e sufficienti gli elementi indiziari, anche in relazione al rimpatrio di somme e alla disponibilità di conti esteri. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi, deducendo: omessa o apparente motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; illegittima acquisizione e inattendibilità della scheda; carenza di prova circa la modalità di acquisizione delle informazioni; mancata valutazione del carattere meramente indiziario del documento; erronea applicazione delle regole sulle presunzioni e inversione dell'onere della prova; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione della disciplina sullo scudo fiscale e sull'effetto preclusivo delle somme emerse; nonché, più in generale, inutilizzabilità delle risultanze acquisite. L'Agenzia non ha svolto una vera costituzione difensiva con rituale notificazione della nota depositata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dal primo al quarto, affermando l'utilizzabilità, nel processo tributario, della cd. lista/scheda 'Falciani' come elemento indiziario, anche se acquisita con modalità non tipiche, purché non sia coinvolta la lesione di diritti fondamentali e purché il documento presenti capacità dimostrativa grave e precisa. Ha inoltre escluso la necessità di una preventiva verifica da parte dell'Amministrazione destinataria della documentazione trasmessa per cooperazione internazionale. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che dall'atto impositivo non risultava un richiamo a ulteriori documenti ignoti al contribuente oltre alla scheda. Ha respinto il sesto motivo, rilevando che, per invocare la preclusione derivante dallo scudo fiscale, era onere del contribuente dimostrare la coincidenza tra le disponibilità estere indicate nella lista e le somme regolarizzate; nel caso concreto tale prova mancava e la CTR aveva comunque valorizzato la diversa intestazione dei conti e la presenza di disponibilità ulteriori non coperte dalla regolarizzazione. Ha disposto nulla per le spese per mancata regolare costituzione dell'Agenzia e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione dedotto dal ricorrente, ma non ritenuto violato
richiamato in tema di valutazione delle prove e delle risultanze documentali
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale della sentenza
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente a sostegno delle proprie doglianze sul contraddittorio e sulla tutela del contribuente
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente come parametro di correttezza dell'azione amministrativa
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente come norma asseritamente violata; la Corte nega che la decisione impugnata si fondi su una sua applicazione indebita
art. 31-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla cooperazione fiscale internazionale
direttiva 77/799/CEE
indicata come base della trasmissione di informazioni fiscali tra autorità francesi e italiane, ritenuta utilizzabile nel giudizio tributario
convenzione italo-francese ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20
richiamata quale fonte della collaborazione informativa internazionale
richiamato per l'obbligo di motivazione dell'avviso e di allegazione degli atti richiamati
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 409
interpretato nel senso che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale richiede che il contribuente dimostri la corrispondenza tra le somme regolarizzate e quelle contestate dal Fisco
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie
richiamato per affermare che la prova può fondarsi anche su un solo indizio grave e preciso, mentre la concordanza rileva solo quando gli indizi sono plurimi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto nei motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come fonti di prova presuntiva, anche elementi documentali atipici o acquisiti con modalità non ordinarie, purché non siano colpiti da una specifica inutilizzabilità e non venga compromessa la tutela di diritti fondamentali.
- La cd. prova per presunzioni può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, quando questo presenti i requisiti di gravità e precisione; il requisito della concordanza assume rilievo soprattutto in presenza di una pluralità di indizi.
- Le informazioni trasmesse tra autorità fiscali estere e italiane nell'ambito della cooperazione internazionale possono essere utilizzate dall'Amministrazione e dal giudice tributario senza un onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, se l'atto impositivo ne dà conto e il materiale conserva valenza indiziaria.
- In presenza di risultanze riconducibili a conti o attività estere non dichiarate, spetta al contribuente fornire la prova contraria e, quando invochi l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, dimostrare la coincidenza tra le somme regolarizzate e quelle oggetto di contestazione.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non è violato se l'atto impositivo richiama soltanto la documentazione effettivamente nota al contribuente o comunque non risulta fondato su ulteriori atti ignoti e determinanti non allegati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →