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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18353/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avanti al giudice tributario un atto irrogativo di sanzioni relativo agli anni 2005-2009, fondato su indagini della Guardia di Finanza avviate sulla base di informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale dall'amministrazione fiscale francese. Al contribuente era stata mostrata una scheda cliente riferita alla banca HSBC di Ginevra, con indicazione di tre profili cliente. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo utilizzabile la scheda e sufficienti gli elementi indiziari, anche in relazione al rimpatrio di somme e alla disponibilità di conti esteri. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi, deducendo: omessa o apparente motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; illegittima acquisizione e inattendibilità della scheda; carenza di prova circa la modalità di acquisizione delle informazioni; mancata valutazione del carattere meramente indiziario del documento; erronea applicazione delle regole sulle presunzioni e inversione dell'onere della prova; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione della disciplina sullo scudo fiscale e sull'effetto preclusivo delle somme emerse; nonché, più in generale, inutilizzabilità delle risultanze acquisite. L'Agenzia non ha svolto una vera costituzione difensiva con rituale notificazione della nota depositata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dal primo al quarto, affermando l'utilizzabilità, nel processo tributario, della cd. lista/scheda 'Falciani' come elemento indiziario, anche se acquisita con modalità non tipiche, purché non sia coinvolta la lesione di diritti fondamentali e purché il documento presenti capacità dimostrativa grave e precisa. Ha inoltre escluso la necessità di una preventiva verifica da parte dell'Amministrazione destinataria della documentazione trasmessa per cooperazione internazionale. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che dall'atto impositivo non risultava un richiamo a ulteriori documenti ignoti al contribuente oltre alla scheda. Ha respinto il sesto motivo, rilevando che, per invocare la preclusione derivante dallo scudo fiscale, era onere del contribuente dimostrare la coincidenza tra le disponibilità estere indicate nella lista e le somme regolarizzate; nel caso concreto tale prova mancava e la CTR aveva comunque valorizzato la diversa intestazione dei conti e la presenza di disponibilità ulteriori non coperte dalla regolarizzazione. Ha disposto nulla per le spese per mancata regolare costituzione dell'Agenzia e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono utilizzabili, come fonti di prova presuntiva, anche elementi documentali atipici o acquisiti con modalità non ordinarie, purché non siano colpiti da una specifica inutilizzabilità e non venga compromessa la tutela di diritti fondamentali.
  • La cd. prova per presunzioni può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, quando questo presenti i requisiti di gravità e precisione; il requisito della concordanza assume rilievo soprattutto in presenza di una pluralità di indizi.
  • Le informazioni trasmesse tra autorità fiscali estere e italiane nell'ambito della cooperazione internazionale possono essere utilizzate dall'Amministrazione e dal giudice tributario senza un onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, se l'atto impositivo ne dà conto e il materiale conserva valenza indiziaria.
  • In presenza di risultanze riconducibili a conti o attività estere non dichiarate, spetta al contribuente fornire la prova contraria e, quando invochi l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, dimostrare la coincidenza tra le somme regolarizzate e quelle oggetto di contestazione.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non è violato se l'atto impositivo richiama soltanto la documentazione effettivamente nota al contribuente o comunque non risulta fondato su ulteriori atti ignoti e determinanti non allegati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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