Cassazione Civile, Ordinanza n. 09590/2025 del 12/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
Due pensionati titolari di pensione di vecchiaia avevano chiesto al Tribunale di Genova di dichiarare illegittime le trattenute operate sulle loro rate di pensione a titolo di "contributo di solidarietà" previsto dal regolamento della Cassa e da successive delibere, assumendo la violazione della disciplina legale sul regime previdenziale degli enti privatizzati. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con i primi due ha censurato la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà, sostenendo la legittimità del prelievo in base all'autonomia normativa dell'ente, alle esigenze di equilibrio finanziario e alle norme invocate; con il terzo ha contestato il regime di prescrizione applicabile, assumendo che la domanda di restituzione fosse soggetta alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale. Nel controricorso, depositato tuttavia tardivamente, i pensionati hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la tardività del controricorso, quindi la sua inammissibilità. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la questione dell'illegittimità del contributo di solidarietà era già coperta da un orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, per assicurare l'equilibrio di bilancio, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché tali prelievi integrano prestazioni patrimoniali riservate alla legge ex art. 23 Cost. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, quando sia controverso l'ammontare della pensione e i ratei trattenuti non siano liquidi ed esigibili, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. Nonostante la trattazione nel merito delle censure, il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte. La Cassa è stata inoltre condannata al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente come base del regime previdenziale, ma ritenuto non idoneo a legittimare una trattenuta su una pensione già determinata secondo i criteri applicabili.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
invocato a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà; la Corte lo richiama nel quadro normativo ma ribadisce l'orientamento contrario.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato tra le fonti che la ricorrente assumevano a fondamento del prelievo.
art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
inserito nel quadro delle disposizioni invocate a giustificazione della misura contributiva.
art. 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato per l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, ma non considerato sufficiente a consentire trattenute su pensioni già liquidate.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti
disposizione regolamentare alla base del contributo di solidarietà, ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
art. 23 Cost.
il prelievo è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi riservata al legislatore.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la ragionevolezza del prelievo e il contemperamento degli interessi degli iscritti.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie previdenziali.
il controricorso è stato ritenuto tardivo perché depositato oltre il termine di quaranta giorni.
richiamato per la proposta di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.
richiamato nel medesimo ragionamento sull'assenza di incompatibilità.
la prescrizione quinquennale riguarda crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando sia controverso l'ammontare della prestazione pensionistica.
applicato alla domanda di riliquidazione/restituzione perché i ratei trattenuti non erano liquidi ed esigibili.
art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato in tema di prescrizione previdenziale quinquennale, non applicabile nel caso di contestazione dell'ammontare della pensione.
art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
richiamato dalla ricorrente sul tema della prescrizione previdenziale.
è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per l'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.
la Corte esclude la sua applicazione per difetto di valida costituzione del controricorrente e di condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, tramite regolamento o delibere interne, imporre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, anche se finalizzate all'equilibrio finanziario dell'ente; un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata o comunque la tutela della pensione già liquidata impediscono interventi sopravvenuti che non incidano sui criteri di determinazione della prestazione ma introducano un prelievo ulteriore sulla pensione in essere.
- In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale riguarda i crediti liquidi ed esigibili; se è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico o si agisce per la riliquidazione/restituzione di somme trattenute, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- Nel procedimento di cassazione accelerato, la proposta del consigliere delegato non comporta incompatibilità del componente che l'ha formulata, perché non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.
- La tardiva costituzione del controricorrente rende la costituzione inammissibile e può escludere la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa, pur restando possibili le sanzioni processuali previste per il ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
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