Cassazione Civile, Ordinanza n. 09592/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva convenuto la Cassa previdenziale di categoria chiedendo la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di "contributo di solidarietà", applicate in forza del regolamento della Cassa e di successive delibere per i quinquenni indicati. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La Cassa ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) denunciava la violazione del quadro normativo che, a suo dire, le consentiva di imporre il contributo di solidarietà per garantire equilibrio finanziario e tutela intergenerazionale, sostenendo la legittimità delle trattenute; (2) ribadiva la correttezza della disciplina regolamentare e delle delibere interne in rapporto alle norme di legge invocate; (3) contestava il regime di prescrizione applicato, assumendo che dovesse valere la prescrizione quinquennale e non quella decennale per la ripetizione delle somme trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero manifestamente infondati perché contrari a un orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante atti interni, imporre un prelievo su pensioni già liquidate sotto forma di contributo di solidarietà, trattandosi di prestazione patrimoniale riservata alla legge e incompatibile con il principio del pro rata. Ha ritenuto inoltre infondato il terzo motivo, affermando che, quando è contestato l'ammontare della prestazione e i ratei trattenuti non sono liquidi ed esigibili, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. Non essendosi costituita la controparte, non sono state liquidate spese; la Corte ha però condannato la ricorrente al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
è richiamato dalla ricorrente come base dell'autonomia normativa dell'ente previdenziale privatizzato, ma la Corte nega che consenta di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate
art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C.
disposizione regolamentare posta a fondamento delle trattenute, ritenuta non idonea a giustificarle in quanto incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
norma invocata per sostenere la legittimità delle trattenute, ma interpretata nel senso che non legittima prelievi su trattamenti pensionistici già liquidati tramite atti interni dell'ente
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente nel quadro di autonomia e stabilità della gestione, ma non ritenuto idoneo a superare il principio di illegittimità del contributo di solidarietà
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
invocato dalla ricorrente, ma la Corte mantiene il consolidato orientamento che esclude la legittimità delle trattenute regolamentari sui trattamenti già determinati
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di giustificare il prelievo, ma non idoneo a derogare alla riserva di legge e al principio del pro rata
artt. 3, 23 e 38 Cost.
sono richiamati dalla ricorrente, ma la Corte afferma che il prelievo su pensioni già liquidate integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost.
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando è controverso l'ammontare della prestazione pensionistica
art. 2946 c.c.
si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione/riliquidazione dei ratei trattenuti non liquidi ed esigibili
art. 129 R.d.l. n. 1827/1935
richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale, interpretata nel senso che richiede la liquidità ed esigibilità del credito
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
invocato dalla ricorrente nel quadro della prescrizione, ma non ritenuto dirimente rispetto alla natura non liquida dei ratei trattenuti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento di definizione accelerata e per la valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria e la trattazione camerale
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate quando ciò non incida sui criteri di determinazione originari del trattamento, poiché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Il principio del pro rata impedisce che interventi successivi dell'ente previdenziale incidano in peius su trattamenti pensionistici già determinati secondo la disciplina applicabile al momento della liquidazione.
- La prescrizione quinquennale dei ratei previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è controversa la misura della prestazione o si chiede la riliquidazione di somme trattenute indebitamente, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offrono argomenti idonei a mutarlo o a superarlo.
- La mancata costituzione della parte intimata esclude la liquidazione delle spese, ma non impedisce l'applicazione della sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. e degli ulteriori oneri connessi al contributo unificato.
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