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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09591/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un militare dell'Arma dei Carabinieri, dichiarato non idoneo al servizio di istituto e transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa durante il periodo di blocco stipendiale previsto dal d.l. n. 78 del 2010 e successive proroghe, chiedeva l'integrazione dell'assegno ad personam riconosciutogli al momento del passaggio con l'importo corrispondente all'assegno funzionale maturato giuridicamente nel periodo di blocco. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che gli avanzamenti economici maturati nel periodo avessero comunque prodotto effetti giuridici e dovessero quindi essere considerati, al cessare del blocco, nella determinazione dell'assegno. Il Ministero ricorreva in cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che il blocco stipendiale sterilizzasse integralmente gli incrementi economici senza recuperi successivi e che il trattamento da prendere a base fosse quello cristallizzato alla data del transito; 2) violazione dell'art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 2, commi 5 e 8, del d.m. 18 aprile 2002, sostenendo che l'assegno ad personam va commisurato al trattamento economico in godimento all'atto del transito e non a emolumenti solo giuridicamente maturati ma non percepiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il precedente Cass. n. 33352/2024 e la giurisprudenza costituzionale sul blocco stipendiale. Ha affermato che, per il personale delle Forze armate transitato nei ruoli civili durante il blocco, l'assegno ad personam deve essere determinato senza considerare i miglioramenti economici che sarebbero derivati, in assenza del blocco, dalle progressioni di carriera. La Corte ha ritenuto che l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010 conformi la retribuzione spettante e ne sterilizzi gli automatismi, sicché il parametro utile è il trattamento economico effettivamente in godimento al momento del transito, cristallizzato al 31 dicembre 2010. Per l'effetto ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente; ha inoltre compensato le spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010

    Il blocco stipendiale impedisce per il periodo previsto incrementi economici e progressioni retributive; per il personale non contrattualizzato la retribuzione va determinata senza tener conto di adeguamenti, progressioni economiche e di carriera, con sterilizzazione degli effetti economici e senza recuperi successivi.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per negare l'applicazione retroattiva di benefici economici maturati durante il blocco a una posizione ormai transitata nei ruoli civili.

  • art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010

    Disciplina il transito del personale delle Forze armate nei ruoli civili della pubblica amministrazione, quale base normativa del passaggio del militare ai ruoli civili.

  • art. 2, commi 5 e 8, d.m. 18 aprile 2002

    "l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi"

    L'assegno ad personam va calcolato sulla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del transito e il nuovo trattamento, con rilievo del dato economico effettivamente percepito e non di emolumenti soltanto maturati in astratto.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alla motivazione del precedente di legittimità senza ripeterla integralmente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma presupposta dal meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'assegno ad personam spettante al personale delle Forze armate transitato nei ruoli civili va determinato avendo riguardo al trattamento economico effettivamente in godimento al momento del transito, e non agli aumenti che il dipendente avrebbe percepito in assenza del blocco stipendiale.
  • Il blocco stipendiale introdotto per esigenze di contenimento della spesa pubblica sterilizza gli automatismi retributivi e le progressioni economiche per il periodo di efficacia della misura, senza che gli incrementi non corrisposti possano essere recuperati successivamente come base di calcolo di altri emolumenti.
  • Quando la legge impone di parametrare un beneficio al trattamento "in godimento" all'atto di un evento rilevante, il criterio è economico-efficace e non meramente giuridico-formale; non assumono rilievo emolumenti solo teoricamente maturati ma non entrati nel patrimonio del dipendente.
  • Se il quadro normativo applicabile è chiaro e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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