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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato titolare di pensione di vecchiaia dal luglio 2005 ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di "contributo di solidarietà", deducendo la violazione della normativa sulla previdenza dei professionisti e del regolamento della cassa, nonché l’illegittimità delle delibere applicative per il quinquennio 2009-2013 e 2014-2018. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato. In cassazione la cassa ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme che avrebbero consentito agli enti privatizzati di introdurre misure per assicurare l’equilibrio finanziario e la solidarietà tra iscritti, sostenendo che il prelievo fosse legittimo e non incidesse intangibilmente sulla pensione; dall’altro la violazione della norma sulla prescrizione, sostenendo che l’azione fosse soggetta al termine quinquennale e non decennale. La corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati e, poiché la decisione impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende e agli oneri da contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della cassa previdenziale. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché si tratterebbe di una prestazione patrimoniale riservata alla legge e incompatibile con il principio del pro rata. Ha inoltre confermato che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico e i ratei trattenuti non sono liquidi ed esigibili, l’azione di restituzione/riliquidazione è soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, alla somma ulteriore in favore della controparte, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come base normativa del quadro previdenziale, ma la Corte conferma l’illegittimità del contributo di solidarietà disposto dalla cassa su pensione già determinata secondo i criteri applicabili

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    norma invocata dalla ricorrente nel complesso della disciplina degli enti privatizzati; la Corte nega che consenta di imporre il prelievo su trattamenti già liquidati

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica del precedente comma 763, ma non ritenuto idoneo a legittimare il contributo di solidarietà

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà, incidendo su una pensione già determinata, è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale richiede credito liquido ed esigibile; non opera quando sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all’azione di riliquidazione/restituzione dei ratei trattenuti non liquidi ed esigibili

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica le ulteriori condanne previste per l’esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata, integralmente condivisa, ha condotto all’applicazione delle conseguenze sanzionatorie connesse

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamenti o delibere, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, poiché un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa.
  • Il principio del pro rata impedisce interventi successivi che, senza modificare i criteri di calcolo del trattamento, ne riducano l’importo tramite trattenute generalizzate sui ratei già determinati.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili; se è controverso l’ammontare del trattamento o si chiede la riliquidazione di somme trattenute, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, può essere dichiarato inammissibile perché le censure non introducono un effettivo tema di contrasto nomofilattico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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