Cassazione Civile, Ordinanza n. 09583/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a due lavoratori autonomi iscritti ad albo il pagamento di contributi alla gestione separata per l'anno 2008 e, per uno di essi, anche per il 2009. I professionisti contestavano sia l'esistenza dell'obbligo contributivo, sostenendo che la loro iscrizione ad una cassa professionale escludesse l'iscrizione alla gestione separata, sia la prescrizione del credito previdenziale. Il Tribunale aveva annullato l'atto; la Corte d'appello aveva invece ritenuto dovuta l'iscrizione alla gestione separata e non prescritto il credito, escludendo però le sanzioni civili per morosità. In Cassazione l'INPS ricorreva con un motivo, mentre i professionisti proponevano ricorso incidentale con nove motivi, tra cui: errata affermazione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per soggetti già iscritti ad albo e cassa, pretesa esenzione per il possesso di altra forma previdenziale, illegittimità del regime di esclusività/alternatività, prescrizione dei contributi per il 2008 e per il 2009, nonché censura della motivazione e della mancata pronuncia su alcuni profili. La Corte esamina preliminarmente il problema del ricorso principale e incidentale, il secondo motivo incidentale è dichiarato inammissibile perché mirava a sindacare una valutazione di diritto e non l'omesso esame di un fatto storico; i motivi sulla debenza contributiva sono ritenuti infondati perché, secondo giurisprudenza costante, i professionisti iscritti ad albi che versano alla cassa solo contributi integrativi di natura solidaristica, senza maturare una posizione previdenziale, restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa e in rapporto di complementarità con il sistema categoriale. I motivi sulla prescrizione sono parimenti respinti: per il 2008 la prescrizione quinquennale decorreva dal termine di pagamento differito al 6 luglio 2009, sicché l'atto interruttivo del 17 giugno 2014 era tempestivo; per il 2009 il differimento al 6 luglio 2010 rendeva tempestiva l'interruzione del 1 luglio 2015. È invece accolto il profilo relativo alle sanzioni civili: poiché la controversia non era coperta da giudicato sul punto e riguardava annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina interpretativa, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale rende non dovute le sanzioni per omessa iscrizione. Il ricorso principale dell'INPS resta assorbito, essendo riferito al solo regime sanzionatorio. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente alle sanzioni civili, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso incidentale dei professionisti quanto all'obbligo contributivo e alla prescrizione; accoglie però il motivo relativo alle sanzioni civili, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale che esonera dal pagamento delle sanzioni per omessa iscrizione per periodi anteriori alla legge interpretativa. Il ricorso principale dell'INPS resta assorbito. La sentenza della Corte d'appello viene cassata nei soli limiti delle sanzioni, con compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
norma di chiusura del sistema previdenziale, funzionale all'universalizzazione della copertura assicurativa; impone l'iscrizione alla gestione separata quando non vi sia un versamento contributivo idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
conferma l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli iscritti ad albi o elenchi quando non effettuino versamenti contributivi agli enti di categoria; per il passato, non legittima l'applicazione delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla luce della successiva declaratoria di incostituzionalità.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia contributiva, però, occorre considerare anche i differimenti normativi dei termini di pagamento.
richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
art. 116, comma 9, lett. a), L. 388/2000
norma sulle sanzioni civili per morosità; nel caso concreto le sanzioni sono state ritenute non dovute per effetto della sopravvenuta pronuncia costituzionale.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene nel caso concreto che vi fosse, semmai, rigetto implicito.
richiamato nei motivi incidentali sul presunto omesso esame di fatti e documenti.
richiamato in relazione alla riproposizione in appello di eccezioni ritenute assorbite.
art. 21, L. 6/1981
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esonero dalla gestione separata in presenza di iscrizione all'albo professionale.
art. 7.2 Statuto Inarcassa
richiamato come fonte regolamentare della cassa professionale, ma non idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nei casi considerati.
richiamato per qualificare l'attività come lavoro autonomo.
richiamato in tema di esercizio di professioni intellettuali e iscrizione ad albi.
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di escludere l'applicazione della gestione separata ai professionisti iscritti ad albo.
richiamato nella ricostruzione del quadro normativo previdenziale dei professionisti.
art. 2, L. 509/1994
richiamato per il sistema delle casse professionali privatizzate.
richiamato nel contesto della disciplina previdenziale dei professionisti.
art. 26, comma 5, regolamento Inarcassa
richiamato dai ricorrenti in relazione al contributo integrativo di natura solidaristica.
art. 38 Cost.
evocato per sostenere l'illegittimità del duplice obbligo contributivo e il principio di adeguatezza/universalità della tutela previdenziale.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato nel motivo sulla pretesa disapplicazione della legge interpretativa senza adeguato contraddittorio/rispetto del parametro costituzionale.
invocato insieme ad altre norme processuali per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione/struttura della sentenza.
richiamato nei motivi sulla motivazione della decisione di merito.
D.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1
fonte regolamentare che differisce i termini di pagamento dei contributi per l'anno 2008, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 10 ottobre 2010
fonte regolamentare che differisce i termini di pagamento dei contributi per l'anno 2009, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
consente al D.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
Corte cost. n. 55/2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, gli ingegneri e architetti tenuti alla gestione separata ma non iscritti a Inarcassa per contemporanea iscrizione ad altra gestione obbligatoria.
Corte cost. n. 104/2022
viene richiamata come precedente costituzionale sul medesimo tema, relativo alla disciplina previdenziale dei professionisti e al regime sanzionatorio.
Corte cost. n. 238/2022
richiamata per affermare che il giudice delle leggi ha escluso i profili di illegittimità costituzionale della disciplina sull'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi che versino alla propria cassa solo contributi integrativi di natura solidaristica, senza costituire una posizione previdenziale individuale, l'iscrizione alla gestione separata INPS resta dovuta; il rapporto tra cassa professionale e gestione separata è di complementarità, non di alternatività.
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, il versamento contributivo idoneo a escludere l'iscrizione è solo quello che dia luogo a una concreta prestazione previdenziale in favore dell'assicurato; il mero contributo solidaristico non basta.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando censura non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
- In materia di contributi previdenziali, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, ma tale termine va determinato tenendo conto dei differimenti stabiliti da fonti normative/regolamentari applicabili ai contribuenti interessati.
- Il differimento del termine di versamento dei contributi opera anche sulla decorrenza della prescrizione e rende tempestivo l'atto interruttivo se notificato prima della nuova scadenza.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in tema di sanzioni civili per omessa iscrizione può trovare applicazione anche nei giudizi non coperti da giudicato sul relativo capo, con conseguente esclusione delle sanzioni per periodi anteriori alla norma interpretativa.
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