Cassazione Civile, Ordinanza n. 09586/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, rilevando che l'orientamento di legittimità si è consolidato solo dopo la proposizione della domanda e del successivo contenzioso.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro l'INPS chiedendo l'accredito della contribuzione omessa per un periodo di collaborazione coordinata e continuativa e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla pensione supplementare dalla data successiva alla domanda. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile anche alla gestione separata il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., nonostante il mancato versamento dei contributi da parte del committente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2 della l. n. 335/1995 e dell'art. 2116 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'automatismo non è estensibile alle collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata, perché la contribuzione grava personalmente sul collaboratore e il versamento a carico del committente è solo una delegazione legale di pagamento che non muta la soggettività passiva dell'obbligazione contributiva.
Norme richiamate
art. 2 l. 8 agosto 1995, n. 335
Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata la contribuzione è posta a loro carico; l'accollo al committente previsto dalla disciplina non trasforma il rapporto in un rapporto di lavoro subordinato né comporta l'applicazione dell'automatismo delle prestazioni.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera per il lavoro subordinato, ma non si estende ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata; resta tuttavia possibile l'azione risarcitoria o altri rimedi previsti dall'ordinamento.
art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 281
La previsione dell'obbligo di versamento in parte a carico del committente è letta come mera delegazione legale di pagamento, finalizzata alla semplificazione della riscossione, senza modificare i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.
art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
È richiamato come rimedio esperibile dal collaboratore in alternativa alla pretesa di automaticità delle prestazioni, trattandosi di azione applicabile anche a categorie di lavoratori che non possono versare direttamente i contributi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. è regola propria del lavoro subordinato e non si estende, in assenza di una espressa previsione normativa, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.
- Quando l'obbligazione contributiva grava sostanzialmente sul collaboratore, il mancato versamento dei contributi impedisce di regola la costituzione del rapporto previdenziale o comunque la maturazione del diritto alla prestazione, senza che ciò determini irragionevolezza costituzionale.
- La previsione di un obbligo di versamento in parte a carico del committente, introdotta per agevolare la riscossione, integra una delegazione legale di pagamento e non altera la titolarità passiva dell'obbligazione contributiva.
- Il collaboratore coordinato e continuativo che subisca l'omesso versamento non può pretendere la prestazione previdenziale in via automatica, ma dispone di rimedi alternativi: dichiarazione di assunzione del debito contributivo, azione risarcitoria verso il committente o azione ex art. 13 l. n. 1338/1962.
- In presenza di un orientamento di legittimità ormai consolidato, la sentenza di merito che se ne discosti è cassata e, se non occorrono nuovi accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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